Cass. civ., sez. VI, ordinanza 13/09/2022, n. 26920

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 13/09/2022, n. 26920
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26920
Data del deposito : 13 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14166/2020proposto da: B D(C.F.: BRB DNC 54Cl 1 H224K) , nato l '11 marzo 1954 a Reggio Calabria ed ivi residente, alla frazione Rosali Via Emilia , rappresentato e difeso dall'Avv. M L (C.F.:

LNRMRA

62844 G082R),con studio in Reggio Calabria alla via Tommaso Campanella n. 46, unitamente e disgiuntamente all'Avv. S R (C.F.: RJL SVT 62C25 H224Y), con studio alla Via De metrio Tripepi n. 78/b, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avv. B C in Roma, alla V ia Ovidio n. 32, presso lo studio LBM, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato;
-ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate;
Risarcimento danni subiti per emissione avviso accertamento sintetico illegittimo –Art. 39 dPR n.

2 -intimata – -avverso la sentenza n. 3 285 / 0 6 /20 19 emessa dalla CTR Cala br ia il 11/09/2019 e non notificata ;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. A P. Ritenuto infatto 1. B D proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti a causa dell’emissione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, nei suoi confronti di un avviso di accertamento sintetico con il quale, sulla scorta di una presunzione di reddito correlato al possesso di diverse autovetture, aveva accertato illegittimamente (tant’è che l’avviso era stato annullato dalla CTP con sentenza poi confermata in sede d’appello e passata in giudicato) un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato.

2. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto la domanda risarcitoria era stata proposta al di fuori dei presupposti di cui all’art. 96,comma 1, c.p.c.

3. Sull’appello del contribuente, la Commissione Tributaria Regionaledella Calabria – sez. staccata Reggio Calabria - rigettava il gravame, evidenziando che la tutela apprestata dall’art. 96 c.p.c. non poteva essere azionata in sede diversa dal processo nel quale era stata fatta valere la domanda principale.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione B D sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 96 c.p.c. e 39 d.P.R. n. 636/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR dichiarato l’inammissibilità della domanda risarcitoria da lui avanzata senza considerare che il ricorso avverso l’avviso di accertamento, causativo dei danni, era stato depositato sotto la vigenza del d.P.R. n. 636/1972, il quale prevedeva l’inapplicabilità nel processo tributario delle norme in tema di responsabilità per lite temeraria ex artt. 90 ss. c.p.c.
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