Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/11/2019, n. 30570
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 12001-2014 proposto da: "MATTEUCCI DI MATTEUCCI LORIS S.N.C.", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
ZANARDELLI
36, presso lo studio dell'avvocato G G R, rappresentata e difesa dall'avvocato F 2 F;
2814
- ricorrente -
contro
FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FRANCESCO SAVERIO NITTI
11, presso lo studio dell'avvocato S G, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9805/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/01/2014 r.g.n. 10508/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato G L G per delega verbale Avvocato S G. RG n 12001/2014
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto provato dall'Enasarco un rapporto di agenzia tra la soc Matteucci di M L snc e M M e non già di procacciatore ,come preteso dall'opponente società. La Corte ha rilevato che l'esame della scrittura intercorsa tra le parti prevedeva che il procacciatore poteva prestare la propria attività anche per altre ditte ma, se del medesimo settore, avrebbe dovuto operare solo fuori dalle zone di attività della preponente e che nel caso di cessazione del rapporto si sarebbe applicato il patto di non concorrenza secondo l'art 2596 cc . Ha riferito , inoltre, che la scrittura prevedeva lo stabile incarico conferito al Morello di occuparsi della segnalazione di ordini di acquisto da parte dei consumatori ;
l'erogazione di provvigioni nella misura del 4°/o con la precisazione che dette provvigioni comprendevano tutte le indennità spettanti ;
la concessione in comodato gratuito dell'automezzo e la revocabilità dell'incarico in ogni momento . Ha affermato che assumeva decisivo rilievo la costante e stabile erogazione di provvigioni di non trascurabile entità risultando smentita la dichiarazione rilasciata in data 25/10/2007. Quanto alla mancata iscrizione nell'apposito albo ha richiamato la giurisprudenza comunitaria ostativa ad una normativa nazionale che subordinasse la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione all'albo.
2.Avverso la sentenza ricorre la soc Matteucci . Resiste l'Enasarco.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.Con il primo motivo la ricorrente
ZANARDELLI
36, presso lo studio dell'avvocato G G R, rappresentata e difesa dall'avvocato F 2 F;
2814
- ricorrente -
contro
FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FRANCESCO SAVERIO NITTI
11, presso lo studio dell'avvocato S G, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9805/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/01/2014 r.g.n. 10508/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato G L G per delega verbale Avvocato S G. RG n 12001/2014
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto provato dall'Enasarco un rapporto di agenzia tra la soc Matteucci di M L snc e M M e non già di procacciatore ,come preteso dall'opponente società. La Corte ha rilevato che l'esame della scrittura intercorsa tra le parti prevedeva che il procacciatore poteva prestare la propria attività anche per altre ditte ma, se del medesimo settore, avrebbe dovuto operare solo fuori dalle zone di attività della preponente e che nel caso di cessazione del rapporto si sarebbe applicato il patto di non concorrenza secondo l'art 2596 cc . Ha riferito , inoltre, che la scrittura prevedeva lo stabile incarico conferito al Morello di occuparsi della segnalazione di ordini di acquisto da parte dei consumatori ;
l'erogazione di provvigioni nella misura del 4°/o con la precisazione che dette provvigioni comprendevano tutte le indennità spettanti ;
la concessione in comodato gratuito dell'automezzo e la revocabilità dell'incarico in ogni momento . Ha affermato che assumeva decisivo rilievo la costante e stabile erogazione di provvigioni di non trascurabile entità risultando smentita la dichiarazione rilasciata in data 25/10/2007. Quanto alla mancata iscrizione nell'apposito albo ha richiamato la giurisprudenza comunitaria ostativa ad una normativa nazionale che subordinasse la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione all'albo.
2.Avverso la sentenza ricorre la soc Matteucci . Resiste l'Enasarco.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.Con il primo motivo la ricorrente
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