Cass. pen., sez. V trib., sentenza 24/06/2022, n. 24591

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 24/06/2022, n. 24591
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24591
Data del deposito : 24 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VERNÌ DOMENICA N. IL 20/05/1960 avverso la sentenza n. 7/2018 TRIBUNALE di POTENZA, del 13/01/2020 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2022 la relazione fatta dal Consigliere Dott. E D GIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di seicento euro di multa ed al risarcimento del danno nei confronti dell'imputata V, per il delitto di diffamazione consistita nell'inviare un esposto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Taranto, nel quale rappresentava che l'avvocato N G beneficiava di un trattamento di favore per sé ed i propri clienti nei processi da egli stesso patrocinati, in quanto coniuge del Magistrato B S, in servizio presso la Corte d'Appello di Taranto;
nello scritto si asseriva, altresì, l'esistenza di un apparentamento tra il Consigliere della Corte d'Appello e gli imputati di un procedimento penale per reati di abuso edilizio e di truffa contrattuale ai danni dell'imputata V, vicenda connessa ad altra per la quale vi era un contenzioso civile tra V, suo marito e la società Euroduemila, quest'ultima riconducibile ad una delle imputate del procedimento penale. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata per il tramite del difensore di fiducia, articolando sei motivi.

1.Col primo si deduce l'erronea applicazione dell'art 190 cpc e dell'art 596/3 nr 1 cp, poiché il Tribunale non aveva disposto l'integrazione probatoria con prova testimoniale, già richiesta in primo grado e rigettata, affermando la superfluità delle testimonianze del Presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati e del Magistrato inquirente titolare del fascicolo concernente l'abuso edilizio e la truffa contrattuale ai danni di V, in quanto relative a circostanze che già si ricavavano da atti acquisiti al fascicolo.

2.Nel secondo motivo ci si duole dell'inosservanza dell'art 129/2 cp in combinazione con gli artt 56 e 58/1 legge 247/2012 e con l'art 596/1 cp. Il Tribunale, nel ritenere che l'esito del procedimento disciplinare, conclusosi con l'archiviazione non aveva fornito elementi utili per ritenere la verità degli addebiti mossi da V alle parti civili, aveva ignorato che l'esposto firmato dall'attuale ricorrente non era stato definito con provvedimento di manifesta infondatezza della segnalazione disciplinare.

3.Tramite il terzo motivo si lamenta la manifesta illogicità di motivazione, poiché il Giudice di appello, nel confermare la condanna per diffamazione, aveva omesso di considerare che il Gup del Tribunale di Taranto aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura di Potenza per valutare l'operato dei Magistrati che, in sede penale e civile,si erano occupati della vicenda, evidentemente intravedendo situazioni molto opache . Sostiene la difesa che la scelta del Gup tarantino lasciava intendere che V avesse buone ragioni per dubitare del rispetto del dovere di autonomia ed indipendenza da parte dei Magistrati che si erano occupati del contenzioso tra la stessa imputata e la società Euroduemila, con inevitabili rilessi sulla presenza del dolo del reato.

4.Col quarto motivo si deduce l'errata applicazione dell'art 595 cp quanto al ritenuto requisito della comunicazione con più persone. Infatti l'esposto disciplinare non sarebbe stato letto neppure dai componenti del Consiglio dell'Ordine avvocati di Taranto ma soltanto dal presidente E;
situazione analoga si sarebbe verificata presso il Consiglio distrettuale di disciplina di Lecce.

5.Nel quinto motivo ci si duole di motivazione illogica nella parte in cui il Tribunale non aveva tenuto conto della sequela di provvedimenti emessi in sede penale e civile, tutti miracolosamente favorevoli ai clienti dell'avvocato G.

6.Col sesto motivo si deduce l'errata applicazione degli artt. 2043,2697 e 2797 cc, poiché il Tribunale aveva confermato la pronunzia di risarcimento danno agli effetti civili in assenza di ogni prova sul punto,senza neppure valutare che le parti civili non avevano assolto al relativo onere probatorio. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa del'innputata ha depositato in Cancelleria nota di conclusioni con la quale si è opposta alla richiesta di inammissibilità formulata dal PG ed ha ribadito le ragioni per l'accoglimento del ricorso, con particolare riguardo a quelle espresse nel primo motivo. La difesa delle parti civili ha depositato telematicamente conclusioni e nota spese.
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