Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2023, n. 09106
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C C, nato a Castelvetrano (Tp) il 6/6/1985 avverso l'ordinanza del 26/9/2022 della Corte di appello ai Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere E M;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R S, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. R F T, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26/9/2022, la Corte di appello di Palermo rigettava la dichiarazione di ricusazione proposta da C C nei confronti dei magistrati componenti il collegio del Tribunale di Marsala chiamato a giudicarlo nel procedimento n. 437/2022, relativo ai delitti di cui agli artt. 416 cod. pen., 4, I. 13 dicembre 1989, n. 401. 2. Propone ricorso per cassazione il C, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unica censura - l'inosservanza degli artt. 37 cod. proc. pen., 3, 24, comma 2, 11, Comma 2, Cost., 6, § 1 CEDU, con vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe rigettato la dichiarazione di ricusazione con argomento illogico e carente, che non esaminerebbe in modo adeguato il contenuto della sentenza n. 1765/2021, emessa dallo stesso collegio del Tribunale di Marsala il 15/12/2021, nel processo a carico di L J C+altri;dal testo di questa (allegata alla dichiarazione ex art. 38 cod. proc. pen.), emergerebbe infatti che la posizione del C sarebbe stata valutata dai Giudici con riguardo alle medesime condotte contestate nel presente procedimento (anche per singoli aspetti del fatto), e con gli stessi riferimenti di spazio e di tempo. Con la propria decisione, dunque, la Corte di appello avrebbe violato non solo la norma processuale richiamata, ma anche i principi costituzionali e convenzionali indicati in rubrica, che affermano il diritto dell'imputato ad esser giudicato da un giudice indipendente ed imparziale. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato, in quanto la dichiarazione di ricusazione è stata rigettata dalla Corte di appello con adeguato apparato argomentativo, coerentemente legato al tenore della domanda e privo di vizi logici o di aporie. Come tale, dunque, non censurabile.
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