Cass. civ., sez. I, ordinanza 24/09/2018, n. 22460
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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25736/2013 R.G. proposto da GENERALI COSTRUZIONI GRILLO S.R.L., in persona dell'amministratore u- nico p.t. R G, rappresentata e difesa dall'Avv. G A, con domicilio eletto in Roma, via del Sabotino, n. 12, presso lo studio dello Avv. L S;- ricorrente -contro CON.SER.V.C.O. S.P.A., in persona dell'amministratore unico p.t. Biagio Al- berto A B, rappresentata e difesa dall'Avv. U D, con domicilio eletto in Roma, via Cola di Rienzo, n. 180, presso lo studio dell'Avv. S G;- con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 2067/12 depositata il 21 dicembre 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2018 dal Consigliere G M. FATTI DI CAUSA 1. La Con.Ser.V.C.O. S.p.a., azienda speciale del Consorzio Servizi del Verbano Cusio Ossola, convenne in giudizio la Generali Costruzioni Grillo S.p.a., appaltatrice dei lavori per la realizzazione di aree attrezzate di rac- colta, stoccaggio e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani ed ingombranti, per sentir dichiarare legittima la rescissione del contratto di appalto con la stes- sa stipulato il 10 dicembre 1998, e per sentir pronunciare, in subordine, la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice, con la con- danna di quest'ultima al risarcimento dei danni. Si costituì la convenuta, e resistette alla domanda, chiedendo, in via ri- convenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento della commit- tente, con la condanna della stessa al pagamento della somma di Euro 488.917,44, detratti gli acconti percepiti, nonché al risarcimento dei danni. 1.1. Con sentenza dell'8 febbraio 2005, il Tribunale di Verbania accolse la domanda principale, dichiarando legittima la rescissione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice, che aveva abbandonato il cantiere senza completare i lavori, e condannandola al pagamento della somma di Euro 30.000,00, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla perdita di un finanziamento CEE;rigettò la domanda riconvenzionale di risoluzione e quella di risarcimento dei danni, dichiarando inammissibile la domanda d'in- dennizzo per l'ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata dalla convenuta. 2. L'impugnazione proposta dalla GCG (trasformatasi in S.r.l. nel corso del giudizio) è stata rigettata dalla Corte d'appello di Torino, che con sen- tenza del 21 dicembre 2012 ha parzialmente accolto il gravame incidentale proposto dalla ConSerVCO, condannando l'appellante al pagamento dell'ul- teriore somma di Euro 44.450,63, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni. Premesso che la dichiarazione di legittimità della rescissione non aveva costituito oggetto di uno specifico motivo di gravame, la Corte ha ritenuto infondate le censure proposte dall'appellante in ordine all'esclusione dell'i- nadempimento della committente, all'inammissibilità della domanda d'in- dennizzo per l'ingiustificato arricchimento, ed ai danni derivanti dalla perdita del finanziamento. Quanto agli ulteriori danni lamentati dall'appellata, ha ritenuto che la prova testimoniale ammessa in appello e gli accertamenti effettuati a mezzo di c.t.u. consentissero di riconoscere, a titolo di risarcimento, l'importo pa- gato per la realizzazione dell'assito di un fabbricato sito in Valstrona, quello relativo a lavori non preventivati di adeguamento dei manufatti realizzati dall'appaltatrice, quello pagato per l'acquisto di cassonetti destinati alla rac- colta differenziata, i costi sostenuti per la certificazione degli impianti elet- trici e quelli conseguenti alla procedura di allontanamento dell'appaltatrice. Ha rigettato le altre richieste di risarcimento formulate dalle parti, a causa della tardiva formulazione delle relative riserve, nonché quella di rimborso del corrispettivo pagato ad altra ditta, trattandosi di un costo che la com- mittente avrebbe dovuto comunque sostenere per l'esecuzione dei lavori. Rilevato infine che, come accertato dal c.t.u., l'appaltatrice, al momento della rescissione del contratto, aveva ricevuto acconti per complessivi Euro 374.071,10, pur avendo eseguito lavori per complessivi Euro 370.071,27, l'ha condannata alla restituzione dell'importo incassato in eccedenza. 3. Avverso la predetta sentenza la GCG ha proposto ricorso per cassa- zione, affidato ad un solo motivo. La ConSerVCO ha resistito con controri- corso, illustrato anche con memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazio- ne e la falsa applicazione degli artt. 112, 163, 164, 183, 184 e 345 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda di risarcimento degli ulteriori danni lamentati dall'appellante. Pre- messo che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ. la ConSer- VCO aveva omesso di allegare i predetti danni, limitandosi ad indicarne i ti- toli, senza specificare gl'interventi di sistemazione resisi necessari, le opere ripristinate e quelle da completare, nonché l'importo delle relative previsioni di spesa e gli esborsi effettivamente sostenuti, osserva che tale precisazione era stata ritenuta inammissibile dalla sentenza di primo grado, in quanto avvenuta soltanto attraverso l'articolazione della prova testimoniale, nella memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. Nel rico- noscere i predetti danni, la Corte territoriale non ha esaminato il motivo di gravame concernente la genericità della domanda e la tardività della specifi- cazione, omettendo inoltre di rilevare la novità delle conclusioni rassegnate in appello, nelle quali l'attrice aveva provveduto alla precisazione delle voci di danno.
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