Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 04770

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 04770
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04770
Data del deposito : 3 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE DI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha cahrAuso Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato MERCURELLI MASSIMO GIUSEPPE del foro di ROMA in difesa di DE DI, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. PE IE ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 marzo 2021, che ha confermato la sentenza del 27 maggio 2020 del Tribunale di Tivoli, con la quale era stato condannato alla pena di anni nove di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi il 12 novembre 2018 in Guidonia Montecelio: a) tentato omicidio aggravato dai futili motivi, ai sensi degli artt. 56, 575 e 61, primo comma, n. 1, cod. pen., perché, dopo aver commesso il reato di cui al capo b (con il quale è stato riunito dal vincolo della continuazione), per futili motivi, consistenti in una lite insorta poco prima per ragioni di viabilità con AN UR, aveva compiuti atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di quest'ultimo (in particolare, con il taglierino di cui al capo c, aveva inflitto alla vittima cinque colpi in diverse parti del corpo, procurando alla stessa cinque ferite da taglio), non riuscendo nel suo intento perché la parte offesa, con una tempestiva manovra, era riuscita a spingere l'imputato verso lo sportello della propria autovettura e a darsi alla fuga;
b) minaccia aggravata dall'uso di armi, ai sensi dell'art. 612, secondo comma, cod. pen., perché, mediante l'uso del bastone in legno di cui al capo c (strumento atto a offendere), aveva prospettato nei confronti di UR un male grave e ingiusto, avendo proferito la seguente frase: "vieni qua! Ti ammazzo, ti scanno!";
c) porto di armi od oggetti atti a offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione un taglierino di colore argentato e un bastone in legno, strumenti atti a offendere, utilizzati per commettere i reati di cui ai capi precedenti.

2. Il ricorrente articola nove motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 56 e 575 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, travisando il contenuto delle testimonianze agli atti, avrebbe omesso di considerare che UR, prima delle condotte poste in essere dall'imputato, si era messo all'inseguimento dello stesso con l'intento di cercare lo scontro fisico a seguito del fatto che questi non aveva rispettato il segnale di "stop" della strada. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe omesso di considerare che non vi era prova del fatto che, dopo che i due veicoli erano stati costretti a fermarsi a causa del traffico (e non per volontà dell'imputato), fosse avvenuto il fatto di cui al capo b, anche considerando che la parte offesa aveva dichiarato di non ricordare se l'imputato avesse o meno raccolto il bastone da terra, che l'imputato non lo aveva brandito contro la parte offesa (ma si era limitato a batterlo per terra), che lo stesso imputato non aveva mai manifestato un atteggiamento aggressivo e che non era verosimile che lo stesso avesse pronunciato la frase «vieni qua» (posto che era proprio l'imputato che - secondo la ricostruzione stessa - si era mosso verso la parte offesa). Nel ricorso, poi, si evidenzia che il giudice di merito avrebbe sbagliato nel fornire la ricostruzione del movimento dei due veicoli subito prima del secondo confronto tra le parti, posto che era dimostrato che l'imputato aveva cercato di evitare che UR potesse superarlo al fine di obbligarlo a scendere dall'auto e non che avesse tentato di bloccare la marcia del suo veicolo. Era provato, inoltre, che negli istanti antecedenti l'aggressione fisica UR era sceso per primo dal suo furgone e si era diretto verso l'autovettura di PE. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe travisato le parole del teste CI, il quale non aveva potuto vedere le dinamiche della lite e si era limitato a definire "aggressore" l'imputato, solo perché aveva visto sanguinare la parte offesa. Con riferimento al reato di tentato omicidio, infine, il ricorrente evidenzia che, dall'analisi del compendio probatorio, era possibile affermare che la parte offesa si era avvicinata all'imputato con intenti manifestamenti aggressivi e che l'imputato si era limitato ad agitare davanti a sé il taglierino, nell'intento di tenere relativamente lontano il primo. Inoltre, solo una delle cinque ferite riportate dalla parte offesa era risultata (secondo il consulente del pubblico ministero) astrattamente idonea in astratto a cagionare la morte di UR. Il giudice di merito, inoltre, si era limitato ad affermare in maniera illogica che la mera localizzazione della ferita (cavo ascellare) era stata idonea a cagionare la morte della vittima, a prescindere dalla profondità della ferita (che non era stata oggetto di indagine), senza considerare che vi era prova del fatto che la parte offesa era stata attinta in quel luogo del corpo solo perché, nell'esatto momento in cui l'imputato si era avvicinato con il taglierino, questi aveva alzato il braccio. Secondo il ricorrente, pertanto, non vi era prova della sussistenza dell'univocità dell'azione accertata e dell'elemento soggettivo del tentato omicidio.

2.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 52, 55 e 59, quarto comma, cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale,

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