Cass. civ., SS.UU., ordinanza 15/02/1982, n. 162
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Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, comma 1, 104, comma quarto, 107, comma terzo cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma secondo, legge 24 marzo 1958 n. 195, come sostituito dall'art. 3 legge 22 dicembre 1975 n. 695, nella parte in cui stabilisce che si intendono per magistrati di Cassazione e di appello, ai fini dell'eleggibilità a componente del consiglio superiore della magistratura, i magistrati che abbiano conseguito le rispettive nomine ancorché non esercenti le corrispondenti funzioni. ( Conf ord 494/81).*