Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/10/2018, n. 26253

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di concessione di lavori pubblici, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa all'impugnazione di una delibera comunale che abbia negato alla società concessionaria la revisione dei costi di costruzione ed il prolungamento della durata della concessione, atteso che tali questioni non riguardano la materia dell'adeguamento dei prezzi – devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, lett. e), n. 2, c.p.a. - ma mirano ad un vero e proprio riequilibrio del sinallagma contrattuale, e la relativa delibera si pone nella fase esecutiva del rapporto concessorio, con la conseguenza che anche la cognizione su di essa attiene all'aspetto privatistico, esulando dal piano autoritativo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/10/2018, n. 26253
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26253
Data del deposito : 18 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

2 6253 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.

CONTRO

GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI ANGELO SPIRITO - Presidente Sezione - Ud. 11/09/2018 - FELICE MANNA - Presidente Sezione - PU R.G.N. 4864/2017 Rel. Consigliere - R M D VRGILIO Cran 26253 Rep. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - C.I. FABRIZIA GARRI - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - L RINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4864-2017 proposto da: GIARDINO DEI CIEGI SARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO'PORPORA 12, presso lo STUDIO TRAISI-TITOMANLIO, rappresentato e difeso dagli avvocati O A e LUIGI MARIA D'ANGIOLELLA;
376 T8

- ricorrente -

contro

CUNE DI MARANO DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 116, presso lo studio dell'avvocato SIMONA VOCATURO, rappresentato e difeso dall'avvocato A P;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4539/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/10/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/09/2018 dal Consigliere R M D VRGILIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso: udito l'Avvocato Amedeo Pisanti.

Fatti di causa

Con la pronuncia pubblicata il 28 ottobre 2016, n. 4539, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dal Comune di Marano di Napoli e per l'effetto ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell'impugnativa della Giardino dei Ciliegi scarl della deliberazione del Consiglio comunale 35/2015, per non avere riconosciuto l'aggiornamento dei prezzi in termini di costo di costruzione e di durata della concessione, con cui la società si era impegnata a porre in essere tutto quanto necessario alla progettazione, costruzione e gestione di un edificio polifunzionale ed il Comune si era impegnato a provvedere alle necessarie espropriazioni, al rilascio dei titoli edlizi ed a prestare fideiussione in favore del concessionario era autorizzato a ricorrere per procurarsi la provvista し concessionario a garanzia del Credito Sportivo, al quale il Ric. 2017 n. 04864 sez. SU - ud. 11-09-2018 -2- necessaria per l'esecuzione a suo carico delle opere oggetto di concessione. Secondo il Consiglio di Stato, la controversia, stante la natura negoziale dell'atto impugnato, attiene pienamente al rapporto contrattuale «a valle dell'aggiudicazione», come tale deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non rientrandosi nel caso in alcuna delle eccezioni disposte dall'art. 133, comma 1, lett.e), nn.1 e 2, cod. proc.amm. Ricorre avverso detta sentenza ex art.362 cod. proc. civ. la Giardino dei Ciliegi scarl, facendo valere

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi