Cass. civ., sez. III, sentenza 27/11/2015, n. 24219

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In tema di provvedimenti cautelari, l'art. 4, comma 4, del d.l. n. 571 del 1994 (convertito nella l. n. 673 del 1994) nella parte in cui regola gli effetti intertemporali della sopravvenienza della nuova disciplina sul procedimento cautelare uniforme di cui alla l. n. 353 del 1990 si interpreta nel senso che, per tali procedimenti, trova applicazione l'art. 669-novies c.p.c. (a norma del cui comma 3 il provvedimento cautelare perde efficacia "se con sentenza anche non passata in giudicato è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale sia stato concesso"), sebbene il provvedimento cautelare sia stato emesso prima dell'entrata della novella (16 febbraio 1994), qualora la perdita di efficacia si sia prodotta successivamente per effetto della sentenza di rigetto pronunciata nel pendente giudizio di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in ragione dell'inefficacia del provvedimento d'urgenza di inibitoria della corresponsione delle somme al creditore, aveva ritenuto esigibile il credito, con maturazione degli interessi dalla data della richiesta).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/11/2015, n. 24219
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24219
Data del deposito : 27 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

24219/2 015 ORIGINALE Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Fideiussione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -fallimento LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dall'obbligato principale - TERZA SEZIONE CIVILE inefficacia del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: provvedimento cautelare Dott. GIUSEPPE SALME' Presidente R.G.N. 24829/2012 Dott. ROBERTA VIVALDI Consigliere - Cron. 24,219 Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA Rep. Dott. LINA RUBINO Consigliere - Ud. 22/09/2015 Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Rel. Consigliere - PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24829-2012 proposto da: INTESA SANPAOLO SPA 00799960158, in persona del procuratore avv. GIOVANNA CALLEGARI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
2015 ricorrente 1827

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato 1 in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente nonchè

contro

DIREZIONE CU ME LL GRANI SNC GENERALE DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, INTENDENZA DI FINANZA UNIPOL ' ASSICURAZIONI SPA FIRS ITALIANA ASSICURAZIONI SPA ALLIANZ SPA FATA ASSICURAZIONI SPA INA ASSITALIA ' LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA NAVALE ASSICURAZIONI I SPA ;
intimati - Nonché ďa: ' persona del FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA in Presidente e legale rappresentante Avv. VITTORIO RISPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
зд ricorrente incidentale

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA 2 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;
controricorrente all'incidentale - nonchè

contro

CU OI SANPAOLO SPA 00799960158, LL GRANI SNC DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE ' AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, INTENDENZA DI FINANZA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA FIRS ITALIANA 1 ASSICURAZIONI SPA ALLIANZ SPA INA ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA NAVALE ASSICURAZIONI SPA ;
intimati Nonché da: INA ASSITALIA SPA in persona del procuratore speciale dell'Amministratore Delegato e Direttore generale dott. FABIO BUSCARINI, Avv. MATTEO MANDO', elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale - 钞

contro

INTESA SANPAOLO SPA 00799960158, MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, CU ME LL GRANI SNC DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE AGENZIA ' 06363391001, INTENDENZA DI FINANZA DELLE ENTRATE , 3 ASSICURAZIONI SPA FIRS ITALIANA UNIPOL 3 ASSICURAZIONI SPA ALLIANZ SPA , FATA ASSICURAZIONI SPA , NAVALE ASSICURAZIONI SPA ;
- intimati avverso la sentenza n. 867/2012 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/07/2012 R.G.N. 1474/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere udienza del 22/09/2015 dal Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l'Avvocato ROBERTO CATALANO per delega;
udito l'Avvocato PAOLO MARCHINI;
udito l'Avvocato GREGORIO IANNOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dei ricorsi incidentali. of سے 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La CA RA s.n.c. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, il Ministero delle Finanze, la Direzione Generale delle Dogane e l'Intendenza di Finanza di Roma, con atto di citazione notificato il 12 marzo 1992, nonché, con altro atto notificato il 4 giugno 1992, anche l'IA s.p.a., la Cassa di Risparmio di Puglia, la Firs Italiana Assicurazioni s.p.a., la F.A.T.A. s.p.a. e la RAS s.p.a., esponendo che, essendo stata autorizzata ad esportare verso l'Algeria in regime di prefinanziamento (in forza del Regolamento CEE n. 565/80) due partite di semola di grano duro, le operazioni non avevano avuto luogo per cause alle stesse autorità doganali;
che avevaattribuibili ricevuto dall'Intendenza di Finanza l'invito a restituire gli importi corrispondenti al prefinanziamento ed al pagamento delle penali, per cui la società aveva prestato le cauzioni assicurative di diverse compagnie e banche;
che la sorte capitale era stata restituita, mentre la società si era opposta al pagamento delle penali invocando la forza maggiore prevista dall'art. 6 del Reg. CEE n. 565/80, ribadito nell'art. 10 Reg. attuativo n. 798/80;
che, respinta dall'Intendenza di Finanza, vi era stato un l'istanza contenzioso amministrativo, conclusosi con l'affermazione della giurisdizione ordinaria da parte della Corte di Cassazione;
che, nelle more, la società aveva chiesto ed ottenuto dal RE di IA, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., un provvedimento d'urgenza col quale era stato inibito alla ricorrente ed ai fideiussori e garanti il pagamento delle penali oggetto di contenzioso. Tutto ciò premesso, la società attrice chiese che, sussistendo una causa di forza maggiore che aveva impedito le esportazioni, fossero dichiarate non dovute le penali pari al 20% del valore delle esportazioni e del prefinanziamento, e fossero dichiarate inefficaci e non operanti le relative cauzioni assicurative e bancarie prestate dall'attrice, ordinando lo svincolo e l'annullamento e così confermando il provvedimento cautelare pretorile concesso in via anticipata. Nel giudizio si costituì il Ministero delle Finanze, opponendosi alla domanda della società attrice. -1.1. In separata sede, il Ministero chiese ed ottenne cinque decreti ingiuntivi nei confronti dei garanti, precisamente di RAS s.p.a., ASSITALIA, F.A.T.A., Cassa di Risparmio di Puglia @ Navale Assicurazioni, per l'importo corrispondente alle prestate a garanzia delle operazioni difideiussioni esportazione. opposizione ai decretiLe società ingiunte proposero ingiuntivi, chiedendo che fosse dichiarata non dovuta la penale per difetto di inadempimento imputabile all'obbligata principale, stante la causa di forza maggiore, con declaratoria di inoperatività delle cauzioni conseguente assicurative e bancarie. In subordine, chiesero che fosse 6 accertato e dichiarato il diritto alla rivalsa nei confronti della debitrice principale. Il Ministero si costituì anche nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo il rigetto delle opposizioni. 1.2.- I giudizi anzidetti vennero tutti riuniti dinanzi al Tribunale di Bari e, nel suo corso, il processo venne dichiarato interrotto per la morte del procuratore costituito della CA RA s.n.c. Dopo la riassunzione, si costituì la curatela del fallimento di questa società, dichiarato nelle more.

1.3. Con sentenza- n. 1600 depositata il 14 maggio 2009 il Tribunale rigettò la domanda della società attrice e dichiarò sussistente il diritto del Ministero al pagamento della penale, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
revocò i decreti ingiuntivi e dichiarò il diritto del Ministero di esigere le cauzioni prestate dalle banche e dalle assicurazioni, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
accolse le domande di manleva, dichiarando la società attrice tenuta а mantenere indenni le compagnie assicuratrici e le banche di quanto fossero state chiamate a pagare in favore del Ministero;
condannò la curatela fallimentare e le altre parti costituite, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero e l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore di tutte le banche e le compagnie assicuratrici costituite. 7 2.- La sentenza venne impugnata da Ina IA s.p.a., -Assicurazioni s.p.a., UGF Assicurazioni s.p.a. Navale Divisione UNIPOL, Intesa San Paolo s.p.a., in via principale, ed, in via incidentale, da FATA Assicurazioni Danni s.p.a. e Allianz s.p.a., chiedendo la declaratoria di improcedibilità della domanda proposta nei confronti della società debitrice principale, fallita nelle more, e, di riflesso, della domanda avanzata in danno delle garanti;
l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria principale, per forza maggiore, così come già dedotta dalla CA RA s.n.c. L'Allianz s.p.a. chiese anche 1'annullamento della condanna ai danni della RAS, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. 2.1.- Riuniti i giudizi di appello, si costituì il Ministero dell'Economia e delle Finanze, resistendo ai gravami. Non si costitui la curatela del fallimento della CA RA s.n.c. 2.2.- La Corte d'Appello di Bari, con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 19 luglio 2012, ha rigettato tutti gli appelli;
ha condannato gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado in favore del Ministero appellato. 3.- Intesa OL S.p.A. propone ricorso principale affidato a tre motivi. A questo ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze resiste con controricorso. 8 Ina IA S.p.A. e FATA Assicurazioni Danni s.p.a. propongono separati controricorsi con ricorsi incidentali affidati ad un motivo. A questi ricorsi incidentali il Ministero resiste con distinti controricorsi. Gli altri intimati non si difendono. Le ricorrenti incidentali hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE RICORSO PRINCIPALE 1.- La ricorrente principale censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato il terzo motivo di gravame, col quale Intesa OL s.p.a. aveva impugnato la condanna, da parte del primo giudice, al pagamento, in favore del Ministero, degli interessi legali sull'importo della penale a far data dalla domanda e fino al soddisfo. L'appellante aveva sostenuto che gli interessi sulla penale avrebbero avuto natura corrispettiva ovvero moratoria e, come tali, non sarebbero stati dovuti, stante l'inesigibilità del credito per la penale, in quanto il RE di IA aveva inibito, con provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. ર civ.,

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