Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/2019, n. 15750
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto.
Sul provvedimento
Testo completo
,. 157501 J9 RE PUBBLICA IT ALI AN A In nome del Popolo Italiano LA CORTE SU PRE MA DI CASSAZI ONE SEZIONI UNITE CIVILI composta da: G ME Primo Presidente R.G.24817/2016 S PI Presidente di sezione ). S, + s: r:;
Crono Presidente di sezione C DI IASI Rep. L T Consigliere Ud. 7/5/2019 F D S Consigliere Consigliere A O M A Consigliere minore straniero sog giornante in Italia - A G Consigliere ReI. autorizzazione alla permanenza in Italia A S Consigliere del familiare. f" caso di diffusione del presl<:ntc provvedimento ornetl.'!,e te �nerr)lità e ha pronunciato la seguente gli ahri (!«\i identificativi, a norm;.. lH�ii'art. 52 SE N T E NZA d.lgs. 196103 tn quanto' �isposto (l'uffICio O a richiesta di parte sul ricorso iscritto al N.R.G. 24817-2016 proposto da: C imposto dalla legge Consuelo Feroci, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato C L C in Roma, piazza Mazzini, n. 8;
- ricorrenti -
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MI . ';
. NORENNI DI L'AQUILA;
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLI " . . ,.< '1-: CA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA;
- intimati -
avverso il decreto della Corte d'appello di L'Aquila, sezione per i mi norenni, n. cronol. 1004/2016 pubblicato il 15 settembre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2019 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l'Avvocato Consuelo Feroci.
FATTI DI CAUSA
1. - I D. 8 .S. di nazionalità albanese, con ricorso presentato al Tribunale per i minorenni dell'Abruzzo in data 17 giugno 2015, hanno richiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d .Igs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concer nenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), l'autorizzazione alla permanenza in Italia al fine di accudi re i figli minori A. nato in Albania ilio ottobre 2008, e N. nata in Italia il 25 luglio 2014, i quali si trovano nel territorio italiano. A fondamento della richiesta i ricorrenti hanno indicato la necessi tà dei minori di essere assistiti da entrambi genitori, l'indispensabilità dei rapporti con gli stessi per poterne ricevere le cu re necessarie a garantire loro una crescita serena e la necessità di ga rantire il diritto all'unità familiare. Hanno inoltre prospettato i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dei minori derivanti dall'allontanamento improvviso dei genitori sino ad allora presenti nella vita della famiglia. In punto di fatto i ricorrenti hanno dedotto: che 8 .S. .:, dopo il matrimonio e la nascita del primo figlio, è venuto in Italia, do ve ha trovato lavoro;
che nel 2013 la moglie l'ha raggiunto con il bambino, e qui è nata N. che attualmente la famiglia dispone di - 2 - una casa, presa in locazione;
che il primo figlio frequenta in Italia la scuola primaria. 2. - II Tribunale per i minorenni dell'Abruzzo, con decreto in data 11 aprile 2016, ha respinto il ricorso. 2.1. - Il Tribunale per i minorenni ha premesso che la richiesta di permesso di soggiorno di un cittadino extracomunitario, basata sull'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere respin ta quando non sussistano condizioni di emergenza e non vi sia la pro va che l'allontanamento del genitore provocherebbe un pericolo di grave danno alla personalità del figlio minore. Ha inoltre osservato che i gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore stranie ro, legittimanti l'autorizzazione di cui alla citata disposizione, vanno correlati alla sussistenza di condizioni di emergenza contingenti, ossia transeunti ed eccezionali, che pongano in grave pericolo l'evoluzione normale della personalità del minore, e non possono essere individua ti nel fatto della mera presenza nel territorio dello Stato italiano. Nel caso di specie - ha rilevato il Tribunale per i minorenni - tali presup posti sono assenti, non essendo stati dimostrati quei gravi motivi che potrebbero giustificare l'autorizzazione richiesta;
inoltre, da un'informativa della Questura di L'Aquila risulta che 8 .S. è stato nuovamente arrestato in data 4 aprile 2016 per violazione della normativa in materia di stupefacenti. 3. - La Corte d'appello di L'Aquila, sezione per minorenni, con decreto depositato in data 15 settembre 2016, ha respinto il reclamo dei coniugi D. e 8 .S. 3.1. - La Corte territoriale ha osservato che la norma di riferimen to prevede il rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi in presenza di situazioni, pregiudizievoli per lo sviluppo pSicofisico del minore, che, pur non avendo carattere emergenziale o eccezionale, tuttavia non siano di lunga o indeterminabile durata e non siano caratterizzate da tendenziale stabilità. I reclamanti, invece, non indicano la necessità - 3 - della loro permanenza in Italia come transitoria, ma anzi la rappre sentano esplicitamente come destinata ad esaurirsi solo quando i figli avranno raggiunto la piena autonomia economica ed affettiva. Sussi ste, inoltre, quanto al padre, una ulteriore ragione ostativa all'accoglimento della domanda, costituita dall'arresto nel 2012 e dal successivo rinvio a giudizio per spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione ai danni del tossicodipendente al quale egli aveva venduto la droga, e che non l'aveva pagata (attività estorsiva portata avanti in maniera molto pressante, con l'ausilio di altri connazionali e con pe staggi), il che ha determinato la revoca del permesso di soggiorno. Inoltre, 8.S. è stato condannato per violazione delle norme sull'immigrazione e nell'aprile 2016 è stato arrestato nuovamente per spaccio di sostanze stupefacenti. Il comportamento rivelato da tali - è qualificabile come precedenti - ha evidenziato la Corte d'appello attività incompatibile con la permanenza in Italia, idonea a giustifica re, ai sensi del secondo periodo del comma 3 dell'art. 31, la revoca dell'autorizzazione e quindi, a maggior ragione, il mancato rilascio della stessa. 4. - Per la cassazione del decreto della Corte d'appello i coniugi S. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 12 e il 21 ottobre 2016. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. - Il ricorso dei genitori A. e N.S. articola su 5. quattro motivi. Con il primo motivo di ricorso (violazione dell'art. 31, comma 3, t.U. imm.) si censura il diniego dell'autorizzazione a causa del com portamento S. osservando che la predetta norma prevede il comportamento del familiare del minore quale causa di revoca dell'autorizzazione all'ingresso o soggiorno già concessa, ma non an che quale ragione di diniego di rilascio della stessa, e si ribadisce la necessità della presenza in Italia dei ricorrenti al fine di prevenire - 4 - danni allo sviluppo psicofisico dei figli minori, richiamando, tra l'altro, la giurisprudenza di questa Corte che valorizza a tal fine la circostan za che si tratti di minori in età prescolare (come la figlia dei ricorren ti) . Il secondo motivo denuncia la violazione del diritto all'unità fami liare sancito dal titolo IV t.u. imm. , in recepimento della direttiva 2003/86/CE, e dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 19 t.u. imm., in relazione agli artt. 9 e ss. della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, e la violazione del di vieto di espulsione dei minori e del diritto all'unità familiare. Con il quarto mezzo si denuncia la violazione dell'art. 31 t.u. imm. e carenza e illogicità della motivazione, per avere la Corte d'appello omesso completamente di effettuare una valutazione prognostica ri guardante il pericolo di danno grave e irreparabile per lo sviluppo psi cofisico dei minori. 6. - La Prima Sezione di questa Corte, con ordinanza 19 novem bre 2018, n. 29802, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite al fine di risol vere la questione di massima di particolare importanza, posta con il primo motivo, se, in presenza di minore straniero che si trova nel ter ritorio italiano, il comportamento del familiare incompatibile con la permanenza in Italia possa essere preso in considerazione solo ai fini della revoca dell'autorizzazione già concessa, secondo quanto espres samente previsto dall'art. 31, comma 3, t.u. immigrazione, o anche ai fini del diniego del rilascio dell'autorizzazione. II Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Se zioni Unite. R AGI ONI DELLA DECI SI ONE - 5 - 1. - La questione di massima di particolare importanza concerne l'interpretazione dell'art. 31, comma 3, t.u. immigrazione, approvato con il d.lgs. n. 286 del 1998. Collocata nel titolo IV del testo unico dedicato al diritto all'unità familiare e alla tutela dei minori, tale disposizione, sotto la rubrica "Disposizioni a favore dei minori", prevede: «II Tribunale per i mino renni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del fa miliare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle al tre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rila scio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del mino re o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adem pimenti di rispettiva competenza.» L'interrogativo posto all'esame delle Sezioni Unite consiste nello stabilire se, in presenza di minore straniero che si trova nel territorio italiano, l'art. 31, comma 3, attribuisca o meno rilevanza, ai fini del diniego del rilascio dell'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia richiesta dal familiare, al suo comportamento incompatibile con la permanenza in Italia. 2. - Su tale nodo interpretativo, che si colloca al delicato incrocio tra interessi di fondamentale rilievo per l'ordinamento, quali la prote zione dei diritti fondamentali del minore e la tutela dell'ordine pubbli co e della sicurezza nazionale, la Prima Sezione si è espressa con la sentenza 4 giugno 2018, n. 14238, stabilendo che, nel giudizio aven te ad oggetto l'autorizzazione all'ingresso o