Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 05035

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 05035
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05035
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M M nato a Torino il 25/04/1946;
avverso la ordinanza della Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 06/05/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G P;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore avv. C B, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da M M per la declaratoria di illegittimità, nullità, invalidità ed inutilizzabilità degli atti svolti in esecuzione della rogatoria richiesta dall'Autorità giudiziaria elvetica nel procedimento n.169/2021 r.g. rogatorie-n.354/21 AGI Procura Torino.

1.1. In particolare, il predetto - a sostegno della propria richiesta - aveva dedotto: a) la lesione del diritto di difesa per violazione dell'art.65 cod. proc. pen. per non essere stato portato a conoscenza del procedimento pendente in Svizzera a suo carico, con riguardo all'Autorità Giudiziaria procedente, all'avvio del procedimento, al contenuto dell'incriminazione ed alle fonti di prova nei suoi confronti;
b) la lesione del diritto di difesa per il riferimento, nell'invito a comparire avanti la polizia giudiziaria per rendere l'interrogatorio, all'art.650 cod. pen. in considerazione dell'avviso (contenuto nell'invito) della possibilità di accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione;
c) l'inammissibilità della richiesta di prova ex art.724, comma 7 lett. b), cod. proc. pen., in quanto il fatto per cui si procede non è previsto come reato dalla legge italiana.

1.2. La Corte territoriale ha ritenuto l'istanza infondata poiché ha escluso la sussistenza delle lamentate violazioni evidenziando, al riguardo, che gli atti compiuti in esecuzione della rogatoria erano stati effettuati nel rispetto delle garanzie difensive con il conseguente superamento delle questioni relative alle forme dell'avviso a comparire e che la rogatoria risultava espletata in ossequio dell'accordo di assistenza giudiziaria tra Italia e Svizzera, sulla base del quale non è necessario che il fatto oggetto della rogatoria abbia rilevanza penale .

2. Avverso la predetta ordinanza M M, per mezzo dell'avv. Claudio Bertolino, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. , l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt.65,724 e 725 cod. proc. pen. e deduce che, ancora oggi, egli non è a conoscenza del procedimento pendente in Svizzera, di quale sia l' Autorità (od organo cantonale elvetico) che ha assunto l'iniziativa nei suoi confronti, delle fonti di prova a sostegno della sua momentanea incriminazione e neppure della domanda di assistenza giudiziaria, così come della ordinanza con la quale è stata disposta l'esecuzione della rogatoria.
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