Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2022, n. 01028
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PROMOSYSTEM SRL IN LIQUIDAZIONE nel procedimento a carico di: PO SS nato a [...] il [...] PO GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio al giudice civile in grado di appello. udito il difensore Il difensore della parte civile, avvocato Stefani, insiste per l'accoglimento del primo motivo con rinuncia al secondo motivo con rinvio al giudice civile in grado di appello ;
deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato Garuti chiede la conferma della sentenza impugnata. 2 1S
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, riformando la pronuncia emessa dal Tribunale di Modena nei confronti di AS AS e AS AN, ha assolto i predetti dal reato di bancarotta per distrazione di cui all'art. 216, c. 1, n. 1, I. fall. perché il fatto non costituisce reato.
1.1. In qualità di legali rappresentanti delle Officine AS erano stati condannati, in primo grado, quali concorrenti di MA RC (condannato non appellante), legale rappresentante della Promosystem s.r.I., dichiarata fallita il 28.2.2006, per avere distratto beni di tale società costituenti l'azienda - fatta eccezione per quelli di cui alla fattura n. 330 del 20.11.2004 a CVF s.r.l. di Perugia - spostandoli nelle Officine AS, cagionando un danno di rilevante gravità.
2. Avverso la sentenza d'appello la curatela fallimentare, già costituita parte civile e munita di procura speciale, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
2.1. Con il primo si censura la motivazione della sentenza gravata, per essere la stessa soltanto apparente, frutto di un integrale ed arbitrario richiamo all'atto di appello. Più specificamente, la Corte territoriale manca di confrontare le tesi espresse nell'appello con la lettura alternativa di molteplici e complessi dati istruttori fornita dalla sentenza di primo grado, dimostrativa dell'utilizzo dei beni di Promosystem all'interno del nuovo capannone delle Officine AS, preferendo la tesi difensiva e limitandosi a richiamarne il contenuto, definendolo "una corretta lettura dei dati processuali". Si deduce altresì il travisamento della prova per omissione, avendo la Corte territoriale trascurato l'analisi di diversi elementi probatori esaminati singolarmente dalla sentenza di primo grado (indicati alle pagine 13-16 del ricorso), il cui esame avrebbe invece sovvertito il percorso motivazionale della sentenza di appello. Da ultimo, si deduce un ulteriore travisamento della prova, nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che "nessuna difficoltà è sorta per la curatela per il recupero dei beni", essendo ciò contrastante con quanto affermato dal curatore - peraltro senza smentita da parte della difesa degli imputati - in merito all'impossibilità di rintracciare i beni costituenti l'azienda della fallita.
2.2. Con il secondo motivo si censura l'inammissibilità dell'appello incidentale della parte civile, dichiarata dalla Corte di Appello sul presupposto che esso dovesse essere proposto nelle forme dell'appello principale e che risultasse, pertanto, tardivo. Sul punto, si osserva che l'assenza, nella motivazione della sentenza emessa dal Tribunale, di un punto specificamente inerente al mancato accoglimento della richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale, formulata dalla parte civile, fa ritenere che la stessa sentenza sia composta di un unico punto riguardante le statuizioni civili e consistente nella condanna degli imputati al risarcimento dei danni. L'appello principale proposto dalla difesa degli imputati, pertanto, impugna l'unico punto della sentenza inerente alle statuizioni civili, così come l'appello incidentale della parte civile impugna lo stesso punto con riferimento specifico al rigetto della richiesta di condanna al pagamento della provvisionale. Inoltre, in ossequio ad un recente orientamento di legittimità in base al quale l'appello incidentale può investire, oltre ai medesimi punti censurati con quello principale, quelli con essi essenzialmente connessi, si osserva come tale connessione sussista nella specie tra la richiesta di condanna degli imputati al pagamento di una provvisionale e quella alla condanna al risarcimento dei danni, ciò evincendosi, da un lato, dal fatto che sia la condanna alla provvisionale che quella al risarcimento dei danni sono ricomprese all'interno della medesima disposizione di legge (art. 539 c.p.), dall'altro, dal fine sotteso ad entrambe, che è il medesimo e consiste nell'obbligo risarcitorio dell'imputato per il reato commesso. 3. È pervenuta memoria difensiva nell'interesse degli imputati, con cui si deduce innanzitutto la mancanza di procura speciale da parte del difensore della parte civile impugnante;
indi si afferma che in ogni caso la motivazione della sentenza impugnata non è apparente e che la posizione degli imputati AS è diversa da quella del MA, amministratore della fallita, anche perché essi non essendo intranei alla società non potevano sapere che i bilanci societari erano stati "abbelliti".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere conseguentemente accolto.
1.1. Preliminarmente va dato atto della manifesta infondatezza dell'assunto della difesa degli imputati in ordine alla carenza di legittimazione processuale della parte civile impugnante. Invero, negli atti si rinviene la procura speciale conferita al difensore di parte civile con riferimento ad ogni stato e grado del processo. Tale locuzione è, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, pacificamente espressiva della volontà di conferire anche il potere di impugnazione (cfr., tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 33369 del 25/06/2008 Rv. 241392, che ha affermato che in tema di impugnazione della parte civile, la presunzione di efficacia della procura speciale soltanto per un determinato grado del processo, stabilita dall'art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., può essere superata da una volontà diversa espressa nell'atto. In motivazione, si è affermato che la manifestazione di tale volontà sussiste nel caso di richiamo globale ad "ogni grado di giudizio", mentre deve essere esclusa nel caso di procura contenente il semplice riferimento ad "ogni facoltà di legge", riferimento che, in assenza di ulteriori specificazioni, deve essere riportato al solo grado di giudizio in cui il conferimento è