Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1975, n. 1756

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Una convenzione stipulata da alcuni soci fondatori di una societa per azioni al di fuori dell'atto costitutivo e all'insaputa degli altri soci fondatori, per il conseguimento di benefici oltre i limiti temporali e quantitativi di cui al primo comma dell'art 2340 cod civ, deve ritenersi nulla, e spetta al giudice del merito, la cui valutazione congruamente motivata e incensurabile in Sede di legittimita, accertare l'eventuale violazione dei detti limiti.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1975, n. 1756
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1756
Data del deposito : 6 maggio 1975

Testo completo

Una convenzione stipulata da alcuni soci fondatori di una societa per azioni al di fuori dell'atto costitutivo e all'insaputa degli altri soci fondatori, per il conseguimento di benefici oltre i limiti temporali e quantitativi di cui al primo comma dell'art 2340 cod civ, deve ritenersi nulla, e spetta al giudice del merito, la cui valutazione congruamente motivata e incensurabile in Sede di legittimita, accertare l'eventuale violazione dei detti limiti.*