Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/08/2004, n. 17313

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/08/2004, n. 17313
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17313
Data del deposito : 30 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M S - Presidente -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. G C - Consigliere -
Dott. F C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati A S e F F che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
D A E, elettivamente domiciliato in Roma, via del Mascherino n. 71, studio avv. A P, presso l'avv. C G che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 98/2002, decisa il giorno 8 marzo 2002 e pubblicata il giorno 27 marzo 2002, resa dalla Corte d'Appello di Ancona nel procedimento n. 54/2001 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16 giugno 2004 dal Relatore Cons. Dott. A S;

uditi gli avvocati A S per l'Istituto ricorrente e C G per il controricorrente D A E;

udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE E A, ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 29 luglio 1999 D A E proponeva opposizione avverso ordinanza ingiunzione emessa dall'I.N.P.S. di Ascoli Piceno in data 17 maggio 1999 e notificata il 2 luglio 1999, relativa al pagamento di sanzioni amministrative per omissioni contributive risalenti al periodo 3 luglio 1994 - 31 gennaio 1995. Rilevava vizi procedimentali consistenti nella violazione dei termini per l'adozione del provvedimento sanzionatolo nel difetto di motivazione di quest'ultimo.
Assumeva sussistere comunque i presupposti per la concessione dello sgravio contributivo.
L'Istituto contestava il fondamento delle eccezioni formali e nel merito osservava che non vi era stato incremento occupazionale ma semplice passaggio di lavoratori da una società ad altra, parte dello stesso gruppo imprenditoriale facente capo ad un unico nucleo familiare.
Con sentenza in data 5 dicembre 2000 il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva l'opposizione, ravvisando un vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
Interponeva appello l'Istituto e in esito il gravame veniva rigettato con sentenza n. 98/2002, emessa in data 8 marzo - 5 aprile 2002 dalla Corte d'appello di Ancona, con la quale veniva confermata la pronuncia di primo grado, sia pure con diversa motivazione. La Corte territoriale infatti, pur considerando adeguata la motivazione fondata sul richiamo agli accertamenti ispettivi, ravvisava la sussistenza dei presupposti per lo sgravio poiché vi era stato incremento occupazionale a seguito del passaggio di lavoratori da un soggetto imprenditoriale ad altro, a nulla rilevando la circostanza che le due attività facevano capo ad un unico gruppo. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente risulta notificata in data 24 aprile 2002, propone ricorso per Cassazione l'Istituto con atto notificato in data 21 giugno 2002, sulla base di un unico complesso motivo. D A E resiste con controricorso notificato in data 23 luglio 2002 'e propone ricorso incidentale con tre motivi, illustrati con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con l'unico complesso motivo del ricorso principale si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 59 comma DPR 6 marzo 1976 n. 218. Si denuncia altresi', con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione.
Si osserva che non vi è stato alcun incremento occupazionale poiché i lavoratori sono passati da una società ad altra operante nello stesso ambito territoriale. Le censure non appaiono fondate. L'art. 14 legge n. 183 del 2 maggio 1976 concede lo sgravio contributivo per i nuovi assunti ad incremento delle unità effettivamente occupate.
La Corte territoriale ha correttamente richiamato le sentenze di questo Supremo Collegio n. 3548/1994, 7183/1996, 256/2001 con le quali è stato escluso il beneficio per il caso di mero passaggio di lavoratori a seguito di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende senza aumento del numero complessivo di lavoratori. Ha ancora valorizzato gli elementi acquisiti nel senso che il passaggio del lavoratori ha avuto luogo fra due soggetti imprenditoriali distinti ed ha richiamato l'orientamentò di questa Suprema Corte nel senso che il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non importa il sorgere di un autonomo soggetto di diritto.
Ha infine evidenziato che l'Istituto neppure allega la sussistenza di un'eventuale simulazione o preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle varie società del gruppo. Avverso questa ricostruzione, fondata su valutazioni che implicano giudizi di fatto, l'Istituto ripete l'affermazione che non vi sarebbe stato un effettivo incremento occupazionale ma solo un passaggio da una società all'altra, col risultato che il numero degli occupati "nella realtà territoriale su cui ha inciso tale operazione" è rimasto fermo e quindi non è stata creata nuova occupazione ma solo conservata quella preesistente.
L'argomentazione sembra involgere una prospettazione del tutto differente rispetto a quella svolta nella denunciata sentenza poiché la circostanza che ha formato oggetto di approfondita disamina da parte del Collegio di merito, circa la sussistenza di due distinti soggetti imprenditoriali la cui costituzione non si afferma essere avvenuta in frode alla legge, viene appena accennata, con mero richiamo al fatto che il rappresentante delle due società era la stessa persona fisica, e si sviluppa invece ampiamente l'assunto che non sussisterebbe incremento occupazionale di sorta in caso di passaggio diretto poiché il numero degli occupati nella realtà territoriale rimane immutato.
Tale principio non ha alcun fondamento nel testo normativo che richiede l'incremento occupazionale nell'ambito aziendale e non in quello territoriale. Non si vede quindi come sia possibile negare la sussistenza di un incremento occupazionale nell'ambito della singola realtà produttiva sol perché i lavoratori sono stati assunti mediante passaggio diretto da altra azienda e non dalle liste dei disoccupati (dove per vero, in caso di manovra fraudolenta, non sarebbe difficile far luogo ad una sorta di parcheggio, a danno del contraente più debole).
Conclusivamente il ricorso principale va rigettato. Rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato col quale si ripropongono le doglianze relative alla pretesa abolitio criminis ed ai vizi formali del procedimento amministrativo. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi