Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/05/2021, n. 16905
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seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: STOJANOVIC PAVLE nato il 25/12/1967 avverso l'ordinanza del 14/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere D C;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 14 febbraio 2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di P S, volta all'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale in relazione all'esecuzione della pena detentiva di sei anni di reclusione, inflittagli per il reato di rapina aggravata, commesso nel 2002. 2. P S ha proposto, con il ministero dell'avv. N C, ricorso per cassazione incentrato su un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso l'istanza di ammissione alla misura alternativa ritenendo la sussistenza di un pericolo di recidiva in realtà insussistente, avuto riguardo all'epoca, remota, del reato che gli è valsa la condanna in esecuzione, e senza tener conto dell'attitudine risocializzante dell'opportunità di lavoro che egli potrebbe cogliere se 4o sse ammesso.all'affidamento in prova al servizio sociale. 3. Il ricorso è inammissibile perché vedente su motivo manifestamente infondato. 4. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'ad. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984;Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654;Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati,, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ri,tenuta maggiormente congrua nel caso concreto. Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.
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