Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2009, n. 18533

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In tema di spese giudiziali, la sentenza di secondo grado, che nel rigettare l'appello non modifichi nel merito quella di primo grado, la quale aveva disposto, quanto al regolamento delle spese, la compensazione di queste, è affetta da ultrapetizione quando - come nella specie - condanni l'appellante, in difetto di appello incidentale, al pagamento delle spese del doppio grado e non soltanto di quelle d'appello.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2009, n. 18533
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18533
Data del deposito : 20 agosto 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S S - Presidente -
Dott. P G B - Consigliere -
Dott. A A - rel. Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. L G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7371/2005 proposto da:
N D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO

20, presso lo studio dell'avvocato TRALICCI G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M S in virtù di procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI SPA, in liquidazione coatta amministrativa in persona del Commissario Liquidatore Avvocato Prof. P L elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI

82, presso lo studio dell'avvocato I G, che lo rappresenta e difende per delega a margine del controricorso;



- controricorrente -


e contro
ASSITALIA SPA, SCHIARATURA KATIA;



- intimati -


avverso la sentenza n. 5045/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Sezione Quarta Civile, emessa il 06/07/2004, depositata il 24/11/2004;
R.G.N. 8461/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/06/2009 dal Consigliere Dott. A A;

udito l'Avvocato MATTEO CARLO PARROTTA (per delega);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI

Renato, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo e rigetto del primo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Nel 1992 Domenico N agì giudizialmente per il risarcimento dei danni alla persona subiti a seguito di un incidente stradale verificatosi il 27.10.1989, consistito nello scontro fra il ciclomotore che conduceva e l'autovettura di Schiaratura Katia, assicurata per la r.c.a. dalla Firs Italiana Assicurazioni s.p.a., che resistette.
Nel giudizio fu prodotta la sentenza del giudice conciliatore di Roma n. 286/92, che aveva condannato i medesimi convenuti a risarcire il danno subito dal proprietario del ciclomotore Vittorio N. L'adito tribunale di Roma rigettò la domanda con sentenza n. 13980 del 2001 e compensò le spese. La corte d'appello di Roma ha respinto l'appello del N e lo ha condannato alle spese del doppio grado sui rilievi che la sentenza del conciliatore era stata emessa fra parti diverse, che dunque era liberamente apprezzabile quanto agli accertamenti compiuti, che l'unico accertamento contenutovi era costituito da un dato (segnale di Stop) sfavorevole all'attore e che non sussistevano ulteriori elementi di prova a sostegno della pretesa risarcitoria. 2.- Avverso tale sentenza ricorre per cassazione N D affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso la Firs in liquidazione.
Gli intimati Schiaratura e Assitalia (quale impresa designata per il Fondo di garanzia) non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo di ricorso - denunciando violazione dell'art.2909 c.c. e art. 324 c.p.c. e vizio di motivazione - si duole che la
corte d'appello non abbia riconosciuto efficacia riflessa di giudicato alla sentenza del giudice conciliatore benché il conducente del ciclomotore fosse titolare di un diritto dipendente o subordinato alla situazione definita (responsabilità del veicolo antagonista nei confronti del proprietario del ciclomotore). Assume il ricorrente che, "avendo il giudice conciliatore riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, la verità e la fondatezza della causa pretendi dedotta dal sig. N V, la predetta, essendo identica a quella dedotta a fondamento del giudizio incardinato dal sig. N D, non aveva necessità di essere nuovamente provata, facendo stato nel procedimento introdotto dal sig. N D l'accertamento dei fatti (e quindi la responsabilità esclusiva della Schiaratura e della Firs) avvenuto con la sentenza del conciliatore di Roma n. 286/92" (così il ricorso, a pagina 10, in fine).
1.1.- La censura è infondata.
Sono sufficienti i rilievi:
che il giudizio del conciliatore concerneva parti diverse ed il diritto al risarcimento del conducente del ciclomotore non è affatto dipendente dal diritto al risarcimento del proprietario (riconosciuto in quella sede);

- che la responsabilità (dell'altro conducente) evidentemente non integra un'affermazione obiettiva di verità che non ammetta la possibilità di un diverso accertamento, ma rappresenta null'altro che il risultato di un giudizio sulla base di fatti, accertati o da ritenere per accertati sulla scorta delle vicende processuali del giudizio de quo;

- che l'unico fatto incontrovertibilmente accertato nell'altro giudizio è risultato essere la presenza di un segnale di "Stop" sulla strada dalla quale proveniva il ciclomotore, dalla corte di merito ragionevolmente considerato sfavorevole al conducente N, che nel presente giudizio non aveva offerto prove ulteriori.
2.- È invece fondato il secondo motivo, col quale il ricorrente censura la sentenza per aver condannato l'appellante anche alle spese del primo grado, compensate dal tribunale che pure ne aveva rigettato la domanda, in difetto di appello incidentale della Firs. 2.1.- La sentenza di secondo grado non ha infatti modificato la sentenza del tribunale, sicché la statuizione sul nuovo regolamento delle spese dei primo grado non è ricollegabile ad una rinnovata valutazione del complessivo, diverso esito del giudizio. Ne consegue che, essendo state le spese compensate dal primo giudice senza una specifica doglianza sul punto della parte vincitrice nel merito (doglianza che non può ritenersi proposta attraverso la mera richiesta di liquidazione delle spese del doppio grado), il semplice rigetto dell'appello del soccombente non autorizzava il giudice del gravame a regolare diversamente le spese del primo grado. La sentenza è dunque viziata da ultrapetizione e va cassata in parte qua.
3.- Non essendo peraltro necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa ex art. 384 c.p.c., con la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, ferma ogni altra statuizione della sentenza d'appello.
Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate, essendo stato il ricorso accolto solo relativamente ad un capo secondario della sentenza impugnata.

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