Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17995

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17995
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17995
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GAETA MAURIZIO nato a AVELLINO il 11/01/1980 avverso l'ordinanza del 29/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 29/11/2022 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino del 25/10/2022, che aveva applicato a M D G la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui ai capi L) e P).

2. L'indagato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., in relazione alla omessa valutazione del contenuto della memoria difensiva depositata in data 23/11/2022, che non ha consentito al Tribunale del riesame una corretta interpretazione dei fatti. In particolare, con riferimento alla vicenda estorsiva di cui al capo L), evidenzia che la stessa persona offesa ha negato di essere stato minacciato da chicchessia, essendosi limitato ad affermare che un compaesano gli aveva sollecitato l'adempimento delle obbligazioni assunte, negando altresì di conoscere il D G;
che il tono dei colloqui captati tra il D G ed il C è riconducibile solo alla volontà dell'odierno ricorrente di voler rassicurare l'interlocutore che alcuna retribuzione era mai stata convenuta. Con riferimento al delitto sub P), rileva che nessun ruolo quale partecipe al vincolo associativo viene concretamente attribuito al D G, la cui partecipazione al sodalizio criminoso viene desunta dai fatti contestati al capo L), nei quali peraltro nessun altro associato risulta coinvolto e con manifesta illogicità da quelli di cui al capo M), che non gli vengono specificamente contestati.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi