Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/04/2022, n. 10590
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 15978/2021 proposto da: A R ARLINES, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv.to TATIANA DELLA MARRA, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
C P, elettivamente domiciliata in RONLA, presso lo studio dell'avv.to FAUSTO DONNO che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2178/2021 emessa dal TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 08/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. M D;
Rilevato che, con sentenza resa in data 8/2/2021 (n. 2178/2021), il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Aeroflot Rus- sian Airlines avverso la decisione, resa in data 31/5/2018, con la quale il Giudice di pace di Roma ha condannato la Aereoflot Russian Airlines al risarcimento, in favore di C P, dei danni subiti da quest'ul- tima a seguito dell'inadempimento al contratto di trasporto aereo con- cluso tra le parti, nella specie consistito nella ritardata consegna, da parte della compagnia aerea, dei bagagli stivati dall'originaria attrice;
a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come l'appello proposto dalla compagnia aerea dovesse ritenersi inammissi- bile, avendo il Giudice di pace di Roma deciso la controversia sottopo- sta al suo esame (di valore inferiore all'importo di euro 1.000,00) se- condo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., con la conseguente inammis- sibilità dell'appello proposto, ai sensi del combinato disposto degli artt.113 e 339 c.p.c., là dove limita l'appellabilità delle sentenze pronun- ciate dal Giudice di pace secondo equità esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia: presupposti, questi ultimi, ritenuti, nella specie, del tutto insussistenti;
avverso la sentenza del giudice di pace di Roma del 31/5/2018, Aereoflot Russian Airlines propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione;
C P resiste con controricorso;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata
- ricorrente -
contro
C P, elettivamente domiciliata in RONLA, presso lo studio dell'avv.to FAUSTO DONNO che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2178/2021 emessa dal TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 08/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. M D;
Rilevato che, con sentenza resa in data 8/2/2021 (n. 2178/2021), il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Aeroflot Rus- sian Airlines avverso la decisione, resa in data 31/5/2018, con la quale il Giudice di pace di Roma ha condannato la Aereoflot Russian Airlines al risarcimento, in favore di C P, dei danni subiti da quest'ul- tima a seguito dell'inadempimento al contratto di trasporto aereo con- cluso tra le parti, nella specie consistito nella ritardata consegna, da parte della compagnia aerea, dei bagagli stivati dall'originaria attrice;
a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come l'appello proposto dalla compagnia aerea dovesse ritenersi inammissi- bile, avendo il Giudice di pace di Roma deciso la controversia sottopo- sta al suo esame (di valore inferiore all'importo di euro 1.000,00) se- condo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., con la conseguente inammis- sibilità dell'appello proposto, ai sensi del combinato disposto degli artt.113 e 339 c.p.c., là dove limita l'appellabilità delle sentenze pronun- ciate dal Giudice di pace secondo equità esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia: presupposti, questi ultimi, ritenuti, nella specie, del tutto insussistenti;
avverso la sentenza del giudice di pace di Roma del 31/5/2018, Aereoflot Russian Airlines propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione;
C P resiste con controricorso;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata
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