Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 21/06/2022, n. 19906

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 21/06/2022, n. 19906
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19906
Data del deposito : 21 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nte e/WL ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38540/2019 R.G., proposto DA P G, P S e N I, rappresentati e difesi dall'Avv. G C, con studio in Savona, e dall'Avv. D B, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRIENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 10 maggio 2019 n. 588/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 maggio 2021 dal Dott. G L S;
RILEVATO CHE: P o G, P S e N I hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 10 maggio 2019 n. 588/06/2019, che, in controversia su avviso di liquidazione dell'imposta di successione in dipendenza dei legati disposti in loro favore - di cui C 15.200,00 per il primo, C 50.000,00 per la seconda ed C 50.000,00 per la terza - dal defunto T E, deceduto a Bordighera (IM) il 26 maggio 2011, in forza di testamento pubblico redatto dal Notaio M V da Vallecrosia (IM) il 22 gennaio 2008, rep. atti di ultima volontà n. 112, e passato al repertorio degli atti tra vivi con verbale redatto dal medesimo Notaio il 10 giugno 2011, rep. atti tra vivi n. 60079, ha rigettato - dopo la relativa riunione per connessione - gli appelli proposti dai medesima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso le sentenze depositate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Imperia il 2 novembre 2015 nn. 116/01/2015, 117/01/2015 e 118/01/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato le decisioni di prime cure, sul presupposto che i legati di genere fossero soggetti a tassazione e che l'inserimento nell'attivo ereditario e nel passivo ereditario di voci contrapposte (rispettivamente, a titolo di "denaro, gioielli, mobilia" ed a titolo di "passività") del corrispondente ammontare di C 242.200,00 non aveva comportato alcun incremento dell'asse ereditario ai fini della tassazione. Il ricorso è affidato a due motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, eccependo la tardività del ricorso per cassazione. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc, civ., deducendo la tempestività del ricorso per cassazione.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, sì denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 9, 20 e 29 del D.

1....vo 31 ottobre 1990 n. 346, 115 comma 2, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'inserimento nell'attivo ereditario e nel passivo ereditario di voci contrapposte (rispettivamente, a titolo di "denaro, gioielli, mobilia" e di "passività") per il corrispondente ammontare di C 242.200,00 non aveva comportato alcun incremento dell'asse ereditario ai fini della tassazione.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 43 del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 346, 653, 654 e 1362 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che i legati di genere fossero autonomamente rilevanti ai fini della tassazione, dovendo essere imputati alla massa ereditaria.
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