Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25148

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25148
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25148
Data del deposito : 9 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIZZIMENTI BRUNO nato a REGGIO CALABRIA il 02/10/1995 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M G, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Messina con sentenza del 6/6/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina in data 28/9/2021, che aveva condannato B P per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 640 cod. pen. Ritiene, in particolare, che nel caso di specie non sconfigurabile il reato di truffa, posto che manca uno degli elementi costitutivi, vale a dire l'artifizio o il raggiro: la mera richiesta di restituzione della caparra non può integrare il requisito del raggiro o artifizio, anche in considerazione del fatto che non vi è la prova che la mali datata 21/9/2017 sia riconducibile all'imputato.

2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. Rileva che, pur ricorrendone tutti i presupposti, la Corte territoriale non ha applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, tenuto conto che il danno cagionato è lieve e che evidente risulta la scarsa pericolosità sociale del Pizzimenti manifestata nella vicenda per cui si procede.

2.2 Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., con riferimento alla richiesta di sostituzione ex art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 della pena della reclusione in quella corrispondente della multa, denunziando la manifesta illogicità della motivazione. In particolare, evidenzia che a pagina 3 la sentenza afferma: «l'appello si appalesa concretamente infondato nel merito, dovendo allo stesso darsi limitato accoglimento in mro punto di conversione della pena ex art. 53 L. 689/81», per poi clamorosamente contraddirsi nella parte in cui sostiene che la richiesta di conversione non è accoglibile perché onerosa e sproporzionata rispetto alle disponibilità medie dell'imputato, che depongono nel senso dell'inadempimento della sanzione pecuniaria.
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