Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2023, n. 09010

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2023, n. 09010
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09010
Data del deposito : 2 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. CO VA, nato a [...] il [...] 2. Di AU RO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/03/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito, in difesa di VA CO, l'avvocato LV Di Mezza, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del G.i.p. del locale Tribunale, che aveva applicato a VA CO e RO Di AU la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziati: - di concorso, nelle rispettive qualità di istigatore e di mandante, nel duplice omicidio di OM IO e LV LI, commesso il 21 novembre 2004, in Melito di Napoli, ad opera di un commando diretto da LV CI, all'epoca referente del clan Di AU per l'anzidetto territorio;
- di concorso nella detenzione e nel porto delle armi usate nell'agguato. La vicenda criminale si inseriva nel contesto della c.d. prima faida di Scampia, apertasi nel 2004 a seguito della scissione del clan Di AU. IO, esponente del gruppo scissionista (vicino, in particolare, a AF Abbinante), era l'obiettivo da colpire, mentre LI venne ucciso per essersi trovato in sua contingente compagnia.

2. Gli elementi indiziari a carico di RO Di AU, figlio dello storico capoclan AO, erano costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SI OL, AN AC e LV IN, tutti - a giudizio del Tribunale - soggettivamente credibili e oggettivamente attendibili. OL, in particolare, quale esecutore materiale aveva riferito che era stato LV CI a riportare ai componenti del gruppo di fuoco l'ordine dell'indagato di uccidere IO, e aveva aggiunto che la validità dell'ordine era stata direttamente verificata da IZ AI, cognato del dichiarante, che si era recato personalmente, a questo scopo, a casa di RO Di AU. Anche AN AC identificava RO Di AU come mandante;
la sua fonte di informazione era sempre CI (suo zio), che gli aveva riferito la circostanza ad omicidio commesso. Anche LV IN aveva reso dichiarazioni a carico, riferendo di aver partecipato alla riunione in cui, presente anche RO Di AU (al vertice del clan, assieme ai fratelli IM e RC), l'omicidio fu deliberato, su proposta di VA CO.

3. CO era dunque indicato dai collaboratori di giustizia come l'ideatore dell'omicidio, ossia come colui che aveva individuato in IO la vittima della vendetta trasversale da mettere in atto, nonché come tramite del mandato di RO Di AU e dei fratelli, fatto pervenire a CI. IN aveva riferito della riunione, nei termini già indicati.AC, de relato da CI, aveva confermato che era stato CO a riportare a CI medesimo (che ne aveva quindi riferito, ex post, al dichiarante) l'ordine del vertice di uccidere IO.

4. Il Tribunale reputava che, nonostante la notevole risalenza dei fatti criminosi nel tempo, sussistesse concreto e attuale pericolo di reiterazione, in rapporto - oltre che alla gravità, dal lato oggettivo e soggettivo, dell'accaduto - alla persistente operatività del clan Di AU, al mancato distacco degli indagati da esso, alla loro personalità e biografia criminale.

5. Ricorre per cassazione VA CO, con il ministero dell'avvocato Claudio Davino. Tre i motivi formulati.

5.1. Primo motivo. Inutilizzabilità processuale. Le dichiarazioni di SI OL erano state rese, in altro procedimento penale, in data 21 luglio 2021, ed erano state acquisite al procedimento odierno in data 7 dicembre 2021. I termini di svolgimento delle indagini erano però scaduti il 28 dicembre 2018;
né il Pubblico ministero aveva assunto le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale nel successivo termine di quindici mesi, indicato dall'art. 407, comma 3 -bis, cod. proc. pen., che era a sua volta scaduto il 28 marzo 2000. Il Pubblico ministero non aveva, del resto, specificato come l'elemento di prova in questione, estrapolato da altro procedimento, avesse connessione oggettiva o soggettiva con i fatti odierni.

5.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato rilievo assegnato alle dichiarazioni del collaboratore OL. Questi, per stessa ammissione del Tribunale del riesame, costituirebbe la fonte di prova di maggiore spessore, sarebbe l'unico chiamante diretto in correità, l'unico ad avere conoscenza immediata di quanto accaduto il 21 novembre 2004 e della fase preparatoria e successiva. Ebbene, OL, giudicato dal Tribunale credibile e attendibile, avrebbe escluso ogni ruolo effettivo di CO nella vicenda, essendosi limitato ad affermare che l'indagato ne avesse conoscenza. Sicché la gravità indiziaria, quanto a CO, sarebbe riconducibile soltanto alle generiche dichiarazioni dei collaboratori AC e IN, che tuttavia smentirebbero al riguardo, in modo eclatante, il dichiarante principale.

5.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla globale valutazione di gravità indiziaria. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto sovrapponibili le dichiarazioni di OL e di AC (mentre il primo, insiste il ricorrente, avrebbe in realtà scagionato l'indagato, oltre a ricostruire l'occorso in termini divergenti quanto al ruolo di altri partecipi e alla posizione di RO Di AU). AC sarebbe dichiarante solo de relato, mentre OL sarebbe dichiarante diretto, e la fonte conoscitiva diretta avrebbe maggiore forza probante. Anche l'affermata sovrapponibilità tra le propalazioni di OL e di IN sarebbe insostenibile. La chiamata in reità di quest'ultimo non sarebbe circostanziata. Sarebbe illogico che CO, gregario del gruppo, potesse suggerire un omicidio. Dell'esistenza della pretesa riunione, teatro del suggerimento, e della presenza ad essa di IN, nessun altro collaboratore avrebbe parlato. Le chiamate di AC e IN non sarebbero convergenti

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