Cass. civ., sez. III, sentenza 10/06/2020, n. 11107
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Testo completo
pronunciato la seguente PU SENTENZA sul ricorso 8425-2018 proposto da: DELL'ANNA FRANCESCO, DELL'ANNA MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell'avvocato L P, rappresentati e difesi dall'avvocato O V M;- ricorrenti - 2019 contro 2484 BANCO BPM SPA in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell'avvocato E D C, che lo rappresenta e difende;BANCO BPM SPA in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell'avvocato E D C, che lo rappresenta e difende;- controricorrenti - nonchè contro SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI DELL'ANNA SILVIA ;- intimati - Nonché da: SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI in persona del Procuratore Speciale Dott. E M N, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell'avvocato M L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F L;- ricorrente incidentale- contro DELL'ANNA FRANCESCO, DELL'ANNA SILVIA , BANCO BPM SPA , DELL'ANNA MARCO;- intimati - nonchè da DELL'ANNA SILVIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114 presso lo studio dell'avvocato G M C che la rappresenta e difende;- ricorrente - Nonché da: SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI in persona del Procuratore Speciale Dott. E M N, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell'avvocato M L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F L;- ricorrente incidentale - contro DELL'ANNA FRANCESCO, DELL'ANNA MARCO, BANCO BPM SPA , DELL'ANNA SILVIA;- intimati - avverso la sentenza n. 4343/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/10/2017;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale p.q.r.;assorbimento o rigetto del ricorso principale;udito l'Avvocato GRAZIA TIBERIA POMPONI per delega;udito l'Avvocato ENRICO DE CRESCENZIO;udito l'Avvocato G M C;udito l'Avvocato M L;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17/10/2017 la Corte d'Appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame interposto dai sigg. Silvia, F e M Dell'A e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Milano n. 11898 del 2013, ha confermato la condanna emessa dal giudice di prime cure nei confronti della convenuta società Banca Italease s.p.a. e della chiamata in manleva Società Reale Mutua di Assicurazioni al pagamento di somma a titolo di indennizzo per il furto di un fertirrigatore e il danneggiamento di una serra oggetto di due contratti di leasing stipulati con la predetta Banca;ha ridotto l'ammontare liquidato dal giudice di prime cure in accoglimento della domanda nei confronti dei Dell'A di pagamento dei canoni scaduti e a scadere relativi ai suindicati contratti di leasing, all'esito della risoluzione di diritto dei medesimi in conseguenza della dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista per l'omessa comunicazione della stipulazione di altra polizza con la società Sai Assicurazioni s.p.a. a garanzia dei beni concessi in leasing, senza previa comunicazione alla Società Reale Mutua di Assicurazioni. Ha in particolare escluso la violazione di tale obbligo, in ragione della ravvisata non coincidenza dell'oggetto delle due polizze assicurative, e della «notevole differenza di valore dei beni assicurati con le due diverse polizze», sicché «non vi è stato alcun tentativo -oggettivamente impossibile- di ottenere un duplice risarcimento». Ha ritenuto pertanto dovuto l'indennizzo in favore di medesimi da parte della Società Reale Mutua di Assicurazioni nonché del risarcimento del danno da mala gesti° per il ritardo nel relativo pagamento, da tale somma defalcando quanto nei confronti dell'odierna controricorrente società Banco BPM s.p.a. (già Banca Italease s.p.a.) a titolo di canoni scaduti e a scadere relativi ai contratti di leasing in argomento dovuti dall'allora appellante Silvia Dell'A, e per essa dai fideiussori F e M Dell'A. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. M e F Dell'A propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.Resistono con separati controricorsi la società Banco BPM s.p.a. (incorporante la società Banca Italease s.p.a.) e la Società Reale Mutua di Assicurazioni, la quale ultima spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria. L'altra intimata non ha svolto attività difensiva. Propone separato ricorso ( da qualificarsi incidentale in quanto successivo a quello proposto dai sigg. M e F Dell'A ) la sig. Silvia Dell'A, affidato a 2 motivi illustrati da memoria, cui resistono con separati controricorsi la società Banco BPM s.p.a. ( incorporante la società Banca Italease s.p.a. ) e la Società Reale Mutua di Assicurazioni, la quale ultima spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Va pregiudizialmente rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla controricorrente e ricorrente incidentale Società Reale Mutua di Assicurazioni, essendo in atti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, atteso che il ricorso per cassazione proposto dalla parte che ne beneficia è ammissibile anche se non sia stato prodotto il relativo decreto (v. Cass., 31/5/2012, n. 8723), sicché risulta irrilevante la tardività del suo versamento in atti. Deve rigettarsi altresì l'eccezione di improcedibilità del ricorso incidentale della Silvia Dell'Anno, ex art. 369, 2° co. n. 2, c.p.c. per mancato deposito della sentenza notificata, sollevata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, risultando quest'ultima comunque acquisita agli atti (cfr. Cass., Sez. Un., 2/5/2017, n. 10648). Con il 1° e il 5° motivo i ricorrenti in via principale M e F Dell'A denunziano «violazione o falsa applicazione» degli artt. 1362, 1363, 1370, 1910 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 2° motivo denunziano violazione dell'art. 2729 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 3° motivo denunziano violazione dell'art. 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 4° motivo denunziano violazione dell'art. 345 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Con il 1° motivo la ricorrente in via incidentale Società Reale Mutua di Assicurazioni denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 1363, 2697 c.c., 99 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 2° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt.2697 c.c., 99 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 3° motivo denunzia «omesso esame» di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Con il 1° motivo la ricorrente in via incidentale Silvia Dell'A denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 1362, 1363, 1370, 1910 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 2° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» dell'art.2729 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 1° motivo la ricorrente in via incidentale Società Reale Mutua di Assicurazioni denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 1363, 2697 c.c., 99 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 2° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt.2697 c.c., 99 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 3° motivo denunzia «omesso esame» di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. I motivi di tutti i ricorsi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono sotto plurimi profili inammissibili. Va anzitutto osservato che il requisito -richiesto a pena di inammissibilità- ex art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., risulta nel caso dai ricorrenti non osservato laddove viene dai medesimi rispettivamente operato il riferimento de relato ad atti e documenti del giudizio di merito [ es., ai «contrati di leasing», alla «fideiussione in favore della sig.ra Dell'A Silvia, i [ recte, dei ] germani Dell'A M e Dell'A F ... contratti prodotti dai sigg. Dell'A in data 28/10/2011», alle «identiche copie ... depositate ... in data 11/8/2011 all'atto della costituzione nel proc. civ. n. 52710/2011 RG.», alla «polizza "strumentale" n. 56163», all'asporto dell'«impianto di fertirrigazione di cui al contratto sub b)», alla citazione in primo grado, al decreto ingiuntivo, all'atto di «opposizione dinanzi al Tribunale di Milano ( proc. n. 65955/2011 R.G. )», alle «difese avversarie», all'«ulteriore polizza -sottoscritta con Fondiaria Sai in data 9 febbraio 2009-», alla sentenza del giudice di prime cure, all'«art. 28 (rectius, 26) delle condizioni particolari della polizza Reale Mutua (riproducente il contenuto dell'art. 13 delle condizioni generali di assicurazione)», all'«eccezione della "doppia assicurazione" ... sollevata da Reale Mutua a pag. 7 della comparsa di risposta (che si allega come doc. B del c.c. "fascicoletto")», al «progetto presentato da Dell'A Silvia nell'ambito del POR Puglia», i ricorrenti in via principale;al «contratto di leasing n. 00806300», all'«altro contratto ... n. 00819407», alla «polizza strumentale n. 56163», alla denunzia sporta «ai Carabinieri della Stazione di San Pietro in Laura dal sig. Dell'A Sergio ... ( cfr. doc. n. 7 fasc. primo grado )», alla «fattura n. ... ( cfr. doc. n. 9 fasc. primo grado )», a «tutta la documentazione utile alla definizione bonaria del sinistro con missive del 17/03/2009, del 27/03/2009 e del 06/06/2009 ( cfr. docc. 11 - 12 - 13 fasc. primo grado )», alla «querela del 25/05/2009 ( cfr. doc. n. 14 fasc. primo grado )», al «decreto ingiuntivo n. 19573/2011 - ING. )», alla «rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo», alla sentenza del giudice di prime cure, all'atto di appello, la ricorrente in via incidentale Silvia Dell'A;al «contratto di leasing n. n. 00806300/001», al «contratto di leasing n. 00819407/001», alla «polizza n. 56163», agli «atti del procedimento penale 13896/09 RGN PM ... nonché di quello n. 4059/12 promosso da Reale Mutua», alla «comp. Cost. dep. 06.03.2012, fasc. 1° grado, pag. 5», al «doc. H, sentenza 238/16, fasc. 2° grado Reale Mutua, depositato ... all'ud. 19.07.2017, di cui si allega copia nel fascicoletto>>, all'«interruzione di ogni procedura di liquidazione dell'indennizzo», alla sentenza del giudice di prime cure, all'atto di appello, alla «comparsa depositata in data 12.03.2014», ai «beni coperti dalle due polizze», alla «documentazione successivamente versata in atti, richiamata dalla stessa sentenza della Corte d'Appello a pag. 21», alla «documentazione versata in atti relativa ai procedimenti penali», all'«ambito della garanzia così come delineata e delimitata dall'art. 2», a «tutte le clausole del contratto di assicurazione», alla «denuncia-querela, all. 2 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. 8.4.2013, fasc. 10 grado Reale Mutua», agli «atti e documenti prodotti dalla Reale Mutua in primo e secondo grado», la ricorrente in via incidentale Società Reale Mutua di Assicurazioni ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti [ es., la «clausola n. 13 delle Condizioni generali di Assicurazione», i ricorrenti in via principale;la «condizione 2 lett. a) della Convenzione Assicurativa n. 53163/2007, prodotta quale doc. 1», la ricorrente in via incidentale Società Reale Mutua di Assicurazioni;l'art. 26 delle Condizioni generali dell'assicurazione, la ricorrente in via incidentale Silvia Dell'A ], senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937;Cass., 12/6/2008, n. 15808;Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione. A tale stregua, l'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata 4 nell'impugnata decisione rimangono invero dall'odierna ricorrente non idoneamente censurati. E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827;Cass., 18/3/2015, n. 5424;Cass., 12/11/2014, n. 24135;Cass., 18/10/2014, n. 21519;Cass., 30/9/2014, n. 20594;Cass., 5 19/6/2014, n. 13984;Cass., 20/1/2014, n. 987;Cass., 28/5/2013, n. 13190;Cass., 20/3/2013, n. 6990;Cass., 20/7/2012, n. 12664;Cass., 23/7/2009, n. 17253;Cass., 19/4/2006, n. 9076;Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, i ricorrenti rispettivamente deducano in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie il vizio di motivazione [ nel caso, con particolare riferimento al ricorso principale, la contraddittorietà della motivazione ( v. in particolare p. 18 ) ] ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312). Non può d'altro canto sottacersi, da un canto, che nell'impugnata sentenza viene fatto riferimento a fatti del 1°/2/2009 mentre la domanda di risarcimento dei danni attiene ai fatti del luglio del 2009;per altro verso, con particolare riferimento al lamentato dolo dell'assicurato ( da provarsi dall'assicuratore, trattandosi di fatto impeditivo ), che non risulta invero (quantomeno idoneamente) censurata la ratio decidendi secondo cui «Altra osservazione che si impone è quella relativa alla interpretazione della clausola che, diversamente da quanto prescrive l'art. 1910 c.c., non prevede che l'omissione della comunicazione debba essere intenzionale, sicché va senz'altro disatteso il motivo d'appello sulla omessa indagine di tale elemento soggettivo da parte del primo Giudice, tanto più che questi ha motivato sulla certa consapevolezza della omessa denuncia alla RMA, in considerazione del fatto che il "furto", avvenuto a febbraio 2009, era di pochi giorni successivo all'accensione della polizza SAI. Si aggiunga, peraltro, che la stessa pronuncia della Suprema Corte citata degli appellanti ... ha affermato che "La clausola di polizza, inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte dall'assicuratore, che preveda la decadenza dell'assicurato dal diritto di indennizzo per il caso in cui ometta di comunicare la stipulazione di altro contratto di assicurazione per il medesimo rischio, ma non consenta di stabilire se la parti abbiano inteso rifarsi al principio di cui all'art. 1910 comma secondo cod. civ., circa la perdita dell'indennizzo per la sola ipotesi di omissione dolosa, ovvero derogare a tale norma, prescindendo dal dolo, resta soggetta al criterio ermeneutico fissato dall'art. 1370 cod. civ., con conseguente soluzione del dubbio interpretativo in senso sfavorevole all'autore della clausola medesima", per cui ... la clausola che si assume violata non richiede che debbano essere svolti accertamenti circa la buona fede dell'utilizzatore nel momento in cui omette la comunicazione. Tanto osservato, si deve però sottolineare che la decadenza dalla garanzia opera solo se l'omessa comunicazione riguardi le altre assicurazioni contratte "per gli stessi rischi, esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti" ... Applicati tutti tali principi al caso di specie, si deve ritenere che gli appellanti non abbiano assolto l'onere probatorio di dimostrare la diversità dei beni assicurati con le due polizze RMA e SAI». Ancora, con particolare riferimento al 1° e al 2° motivo del ricorso principale va osservato che (come emerge dalle sopra indicate pagine 24 e 25 dell'impugnata sentenza) i giudici di merito non hanno avuto alcun dubbio interpretativo, sicché il criterio ex art. 1370 c.c. non viene nella specie in applicazione, difettandone il presupposto applicativo. Avuto in particolare riferimento al 3 0 motivo del ricorso principale e al 1° motivo del ricorso incidentale Dell'A nonché al 1° motivo del ricorso incidentale Reale Mutua, non può d'altro canto non sottolinearsi che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto ma una delle possibili e plausibili interpretazioni;sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (v. Cass., 2/5/2006, n. 10131;Cass., 25/10/2006, n. 22899;e, da ultimo, Cass., 30/5/2019, n. 14755 e Cass., 8/11/2019, n. 28804). Alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto emerge dunque evidente come tutti i ricorrenti in realtà inammissibilmente prospettino invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi. Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all'attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443). All'inammissibilità dei motivi consegue l'inammissibilità dei ricorsi, principale e incidentali. Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione.
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