Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2018, n. 05383
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Testo completo
te SENTENZA sul ricorso 25252-2012 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli 2017 avvocati ANTONIETTA CRETTI, VINCENZO STUMPO, 4260 EMANUELE DE ROSE, VINCENZO TRIOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
M C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLA DI
RIENZO
28, presso lo studio dell'avvocato A C, rappresentata e difesa dall'avvocato M G D R, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 810/2012 della CRTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/07/2012 r.g.n. 199/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2017 dal Consigliere Dott. U B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R F, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ANTONIETTA CRETTI.
Fatti di causa
La Corte d'appello di Firenze (sentenza del 17.7.2012) ha rigettato l'impugnazione dell'Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede, che l'aveva condannato al pagamento in favore di M C dell'indennità di mobilità di cui alla legge n. 223/1991, dopo aver accertato che risultavano soddisfatti nella fattispecie i requisiti di cui all'art. 24 di tale legge, contenente disposizioni in tema di cassa integrazione, mobilita' e trattamenti di disoccupazione, atteso che la società s.r.l. Silvi, dalla quale la M era stata licenziata per riduzione del personale, era un'impresa che contava più di 15 dipendenti in ambito provinciale e che aveva proceduto a più di cinque licenziamenti. Per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps con un solo motivo. Resiste con controricorso la M. Ragioni della decisione Con un solo motivo l'Inps lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1, primo comma, 7, primo comma, 16, primo comma e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, oltre che dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché il vizio di motivazione (art. 360, n.3 e n.5 c.p.c.) In pratica, l'Inps si duole del fatto che la Corte d'appello di Firenze ha riconosciuto il diritto all'indennità di mobilità in favore di un'assicurata licenziata per riduzione del personale, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 223 del 1991, da un'impresa (la Silvi s.r.I.) che, nell'ambito dell'unità produttiva cui era addetta la stessa dipendente (stabilimento industriale di Scandicci), non raggiungeva il requisito occupazionale richiesto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 223
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli 2017 avvocati ANTONIETTA CRETTI, VINCENZO STUMPO, 4260 EMANUELE DE ROSE, VINCENZO TRIOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
M C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLA DI
RIENZO
28, presso lo studio dell'avvocato A C, rappresentata e difesa dall'avvocato M G D R, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 810/2012 della CRTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/07/2012 r.g.n. 199/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2017 dal Consigliere Dott. U B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R F, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ANTONIETTA CRETTI.
Fatti di causa
La Corte d'appello di Firenze (sentenza del 17.7.2012) ha rigettato l'impugnazione dell'Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede, che l'aveva condannato al pagamento in favore di M C dell'indennità di mobilità di cui alla legge n. 223/1991, dopo aver accertato che risultavano soddisfatti nella fattispecie i requisiti di cui all'art. 24 di tale legge, contenente disposizioni in tema di cassa integrazione, mobilita' e trattamenti di disoccupazione, atteso che la società s.r.l. Silvi, dalla quale la M era stata licenziata per riduzione del personale, era un'impresa che contava più di 15 dipendenti in ambito provinciale e che aveva proceduto a più di cinque licenziamenti. Per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps con un solo motivo. Resiste con controricorso la M. Ragioni della decisione Con un solo motivo l'Inps lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1, primo comma, 7, primo comma, 16, primo comma e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, oltre che dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché il vizio di motivazione (art. 360, n.3 e n.5 c.p.c.) In pratica, l'Inps si duole del fatto che la Corte d'appello di Firenze ha riconosciuto il diritto all'indennità di mobilità in favore di un'assicurata licenziata per riduzione del personale, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 223 del 1991, da un'impresa (la Silvi s.r.I.) che, nell'ambito dell'unità produttiva cui era addetta la stessa dipendente (stabilimento industriale di Scandicci), non raggiungeva il requisito occupazionale richiesto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 223
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