Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/01/2024, n. 613

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L'art. 8, n. 2, Reg. UE n. 1215 del 2012, a cui rinvia l'art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995, non si applica all'azione di garanzia (propria o impropria), se questa è proposta in via autonoma rispetto al giudizio già pendente sul rapporto principale e nei confronti di un soggetto non domiciliato nell'UE. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di manleva proposta da un tour operator italiano nei confronti di una società di Hong Kong, venditrice del pacchetto turistico, per le conseguenze pregiudizievoli di un separato giudizio risarcitorio intentato da una viaggiatrice rimasta infortunata).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/01/2024, n. 613
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 613
Data del deposito : 8 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 Data pubblicazione 08/01/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INTERNAZIONALE BIAGIO VIRGILIO Primo Presidente f.f. PRIVATO – RAFFAELE GETANO ANTONIO Presidente di Sezione AZIONE DI GRANZIA FRASCA Ud.07/11/2023 PU GIACOMO MARIA STALLA Consigliere FABRIZIA GRRI Consigliere M D MIO Consigliere A GUSTI Consigliere GIUSEPPE GRASSO Consigliere ENZO VINCENTI Consigliere-Rel. IRENE TRICOMI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2344-2022 proposto da: ASCO INTERNATIONAL LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 6, presso lo studio degli avvocati G A e L U, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato M F;

- ricorrente -

contro

MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 77, presso lo studio dell'avvocato T Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 BOCHICCHIO, rappresentata e difesa dall'avvocato A Numero di raccolta generale 613/2024 MARTUCCI SCHISA;
Data pubblicazione 08/01/2024

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3243/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/11/2021. Udita la relazione svolta nell'udienza pubblica del 07/11/2023 dal Consigliere ENZO VINCENTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano;
udito l'avvocato G A;
udito l'avvocato A MARTUCCI SCHISA.

FATTI DI CAUSA

1. - M Tour Internazionale s.r.l. (di seguito anche solo M) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, la A International Limited (di seguito anche solo A) perché fosse dichiarato l'obbligo della società convenuta a manlevare e tenere indenne essa attrice dalle conseguenze pregiudizievoli che le sarebbero potute derivare dall'esito del giudizio risarcitorio intentato nei suoi confronti da Laura Serafini, con condanna della medesima A al rimborso di tutte le somme dovute alla Serafini. La M dedusse di aver stipulato, come tour operator, un pacchetto turistico con la Serafini per un viaggio in Laos e Tailandia, avendo acquistato il viaggio dalla A e affidato a quest'ultima il relativo servizio di trasporto;
precisò, quindi, che la Serafini l'aveva convenuta in giudizio per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale, verificatosi il 21 febbraio 2016, nel quale la turista era rimasta coinvolta come trasportata su un pullman durante una gita organizzata in Laos, gita ricompresa nel pacchetto turistico;
concluse, pertanto, che la A, giacché inadempiente nel servizio di trasporto affidatole, 2 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 doveva rispondere per quanto essa attrice avrebbe dovuto risarcire Numero di raccolta generale 613/2024 la Serafini in conseguenza del sinistro occorsole. Data pubblicazione 08/01/2024 Nel costituirsi in giudizio la A eccepì il difetto di giurisdizione del giudice italiano, avendo la propria sede legale in Hong Kong. 1.1. - L'adito Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza dell'ottobre 2020, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano, facendo applicazione – sul presupposto che la A aveva sede in Hong Kong e che veniva invocato il rapporto contrattuale inter partes - del combinato disposto degli artt. 3, comma 2, della legge n. 218 del 1995 e 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968;
affermò, quindi, che, in base al criterio del luogo dell'obbligazione (eseguita o da eseguirsi) e del fatto che il viaggio turistico era nel Laos, il giudice munito di giurisdizione era “il giudice del Laos o di Hong Kong”, non avendo nella specie rilievo l'art. 43 cod. turismo e il principio enunciato dalla sentenza n. 485/2019 della Corte di cassazione (in ordine al venir meno della differenza tra garanzia propria e impropria ai fini della chiamata in causa), evocati dalla M. 2. - La Corte di appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 9 novembre 2021, accoglieva il gravame interposto dalla M Tour Internazionale s.r.l. e dichiarava la giurisdizione dell'adito Tribunale di Busto Arsizio, dinanzi al quale rimetteva le parti, altresì condannando la A alla rifusione delle spese processuali del doppio grado. 2.1. - La Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che: a) la causa rientrava nell'ambito di applicazione dell'art.

6.2 della Convenzione di Bruxelles, essendo attratta l'azione di garanzia presso il giudice della causa principale (quella risarcitoria tra la Serafini e la M), salvo che non fosse stata proposta per distogliere il convenuto dal suo giudice naturale, quale ipotesi non ravvisabile nella specie;
b) la domanda di rivalsa ex art. 3 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 43 cod. turismo era proponibile “quale azione di garanzia”, essendo Numero di raccolta generale 613/2024 “il nesso con la domanda principale … configurato dalla correlazione Data pubblicazione 08/01/2024 causale tra l'azione risarcitoria della Serafini e la rivalsa azionata dalla M”;
c) non era necessario che M chiamasse in causa il garante nel giudizio risarcitorio promosso dalla Serafini, “ben potendo agire con autonoma azione di garanzia dinanzi al giudice della causa principale”, in tal senso militando «la congiunzione disgiuntiva “o”, di cui all'art.

6.2 Convenzione di Bruxelles», da cui era dato desumere che i due rimedi erano tra loro distinti;
d) diversamente opinando, si sarebbe fornita una interpretazione “contraria alla lettera della legge e alla giurisprudenza consolidata”, nonché foriera di disparità di trattamento, avendo l'azione autonoma di garanzia e la chiamata del terzo “identità di petitum e causa petendi”, né avendo più rilievo la distinzione tra garanzia propria e impropria, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., n. 7991/2009;
Cass. n. 30420/2018). 3. - Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la A International Limited, affidando le sorti dell'impugnazione a due motivi. La M Tour Internazionale s.r.l. ha resistito con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che venga accolto il ricorso e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. La M ha, inoltre, depositato atto denominato “breve appendice alla memoria già depositata”, che la A ha chiesto che venga stralciato. 4. – Con ordinanza interlocutoria n. 34475 del 23 novembre 2022, queste Sezioni Unite hanno disposto il rinvio a nuovo della causa affinché la stessa fosse discussa in udienza pubblica per la 4 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 rilevanza nomofilattica della questione di diritto sulla portata Numero di raccolta generale 613/2024 applicativa della disciplina recata dalla Convenzione di Bruxelles del Data pubblicazione 08/01/2024 27 settembre 1968 ovvero del Regolamento UE n. 1215/2012 in materia di azione di garanzia. Il Pubblico ministero ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. con la quale ha chiesto, nuovamente, l'accoglimento del ricorso, con declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano in applicazione dell'art. 8, n. 2, del Reg. UE n. 1215 del 2012. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., l'erronea affermazione, da parte della Corte di appello di Milano, della giurisdizione del giudice italiano. La A (richiamando anche talune pronunce di primo grado, ad essa favorevoli, in ordine a controversie similari tra le stesse parti) assume, anzitutto, che «la locuzione “azione di garanzia” impiegata dalla Convenzione di Bruxelles è equivalente a quella di “chiamata in garanzia”, poi utilizzata nel Regolamento n. 44/2001» e, quindi, dall'art.

8.2 del Regolamento n. 1215/2012, che – alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., 18299/2021) in ordine alla portata del rinvio di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge n. 218 del 1995 – deve trovare applicazione ratione temporis in luogo della Convenzione di Bruxelles del 1968. Ne conseguirebbe, ad avviso della ricorrente, che, in ogni caso, “la nozione di azione o causa di garanzia costituisce species del genus chiamata o intervento del terzo nello stesso processo”, non potendo, invece, trovare rilievo, in base alle predette norme, l'ipotesi dell'azione di garanzia intentata autonomamente, ciò rispondendo al principio di eccezionalità delle deroghe alla regola generale del foro del convenuto, nonché a quello di prevedibilità delle decisioni in funzione di evitare la formazione di giudicati 5 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 contrastanti. Né la tesi della sussistenza della giurisdizione anche in Data pubblicazione 08/01/2024 ipotesi di azione autonoma di garanzia potrebbe trovare conforto sulla scorta del precedente richiamato dalla Corte territoriale (Cass., S.U., n. 30420/2018), venendo ivi in rilievo una “chiamata in garanzia del terzo nel medesimo processo pendente fra le parti principali”. Inoltre, la ricorrente contesta che possa affermarsi la giurisdizione del giudice italiano in applicazione dell'art. 5, par. 1, della Convenzione di Bruxelles, ora trasfuso nell'art. 7, par. 1, del Reg. UE n. 1215/2012, in ragione della prospettazione di controparte per cui il diritto di garanzia impropria nei confronti di essa A “sarebbe sorto e da eseguirsi in Italia”, dovendosi, invece, fare riferimento, “in assenza di qualsivoglia

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