Cass. pen., sez. VII, ordinanza 22/03/2021, n. 10882

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 22/03/2021, n. 10882
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10882
Data del deposito : 22 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANUZZI GIUSEPPE nato a BARI il 01/02/1989 avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di

BARI

Etate-twise-a-i+e -paf—trj udita la relazione svolta dal Consigliere G A;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 19/02/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BARI, in data 04/07/2019, nei confronti di LAMANUZZI GIUSEPPE confermava - ex art. 599-bis CPP - la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 CP, rideterminando la pena. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 129 CPP. Il ricorso è inammissibile essendo il motivo non consentito. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170). Questa Corte ha infatti precisato che a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.) (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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