Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2023, n. 14646

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2023, n. 14646
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14646
Data del deposito : 6 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CO NI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 9 luglio 2021 la sentenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birrittieri, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento descritto in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato " inammissibile e infondato" il ricorso proposto ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 da NI CO, terzo interessato dalla confisca di L__ prevenzione disposta nei confronti della madre, AR IN ER, caduta su alcuni certificati di deposito e sul saldo di un conto corrente intestati alla proposta ma in realtà riferibili, secondo l'assunto difensivo, alla titolarità sostanziale del ricorrente. Decisione, quella gravata, assunta perché, ad avviso della Corte del merito, sarebbero state riscontrate diverse e concorrenti ragioni pregiudiziali rispetto alla definizione nel merito della chiesta revocazione, correlate alla tempestività del ricorso, alla assenza di una prova nuova utile a legittimarne la proposizione e alla stessa legittimazione del terzo rispetto ai presupposti fondanti la confisca messi in discussione dal ricorso;
ancora, ma nel merito, per la incompletezza della piattaforma probatoria addotta a sostegno della revocazione, non in grado di supportare l'asserto difensivo.

2. Interpone ricorso il difensore e procuratore speciale di NI CO e con un unico e complesso motivo contesta la violazione del disposto di cui agli artt. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 e 630 e ss cod. proc. pen. mettendo in discussione tutti i temi, pregiudiziali e di merito, posti dalla Corte del merito a fondamento della decisione gravata.

2.1. In particolare, sul piano della legittimazione, si rimarca che il ricorso per revocazione, coerentemente proposto da soggetto già coinvolto negli ordinari sviluppi del procedimento di prevenzione, mirava a rivendicare la titolarità delle utilità confiscate in luogo della formale intestazione alla proposta, aspetto certamente coerente ai profili di legittimazione del terzo interessato.

2.2. Quanto alla tempestività del ricorso, la difesa ha evidenziato che il rimedio è stato proposto nei sei mesi dalla data di definizione del giudizio di cassazione (sia guardando a quella della decisione che a maggior ragione a quella del deposito delle motivazioni), non potendo essere proposta in precedenza, considerato il momento di acquisizione delle prove addotte a sostegno della stessa, avvenuto dopo il giudizio di appello, quando era già pendente il ricorso di legittimità.

2.3. In relazione alla novità probatoria degli elementi indicati a supporto della revocazione, nel ricorso si sostiene che alla stessa stregua del giudizio di revisione, andrebbero considerate quali prove nuove tutte quelle che, anche se acquisite nel corso del giudizio sfociato nel titolo da revocare, non siano state valutate nel rendere la relativa decisione. Profilo, questo, implementato e meglio dettagliato sul piano argomentativo dai motivi nuovi depositati il 21 settembre 2022 alla luce delle indicazioni interpretative offerte dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 43668 del 26 maggio 2022, n. 43668, all'epoca dei motivi nuovi nota solo nella relativa informazione provvisoria), chiamata a definire il conflitto interpretativo- del quale il ricorso aveva dato ampio e argomentato riscontro- sorto tra le sezioni semplici in relazione al portato della prova nuova utile a sostenere la revocazione.

2.4. Quanto infine alla affermata incompletezza probatoria delle nuove allegazioni, la difesa, alla luce di una ribadita riconduzione sistematica della revocazione alla disciplina del giudizio di revisione, favorita dall'apposito richiamo normativo in tal senso operato dall'ad 28 del decreto citato, ha messo in evidenza che eventuali lacune, ove effettivamente riscontrate, laddove non siano tali da mettere radicalmente in discussione la fondatezza della pretesa e portare alla inammissibilità del ricorso da pronunziare de plano ai sensi dell'ad 634 cod. proc., piuttosto che portare al rigetto del ricorso, andavano colmate dal giudice della prevenzione attivando i relativi poteri officiosi, ovviando anche alle difficolta di produzione della parte, considerato il tempo trascorso.

2.5. La difesa, come già evidenziato, ha depositato motivi aggiunti, ribadendo e approfondendo le ragioni di ritenuta fondatezza dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e merita dunque la reiezione.

2. Vanno condivise le critiche mosse dalla difesa in ordine alla tempestività del rimedio nonchè alla legittimazione del CO quanto alla proposizione della revocazione, aspetti, questi, messi in discussione dal provvedimento gravato in termini non condivisibili. Su tali temi - pregiudiziali agli altri pure affrontati dalla decisione impugnata nell'esitare negativamente la revocazione sollecitata dal CO- sono sufficienti le seguenti considerazioni.

2.1. Quanto alla tempestività della revocazione va rimarcato che, seguendo l'assunto difensivo (che la decisione gravata, in parte

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