Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2021, n. 19244

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2021, n. 19244
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19244
Data del deposito : 7 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25189-2020 proposto da: R F, elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO DEL RINASCIMENTO

11, presso lo studio dell'avvocato G P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato S M M;

- ricorrente -

contro

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
P GEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE

161, presso lo studio dell'avvocato G B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P S;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 2176/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 30/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 22/06/2021 dal Consigliere A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A P, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, come già nelle conclusioni motivate formulate ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
uditi gli Avvocati P e SI.

FATTI DI CAUSA

F R ha proposto ricorso, articolato in unico motivo, avverso la sentenza del Consiglio di Stato 30 marzo 2020, n. 2176. Hanno notificato controricorsi il Ministero dell'interno e l'Ufficio centrale elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione, nonché G P. La controversia trae origine dalle consultazioni elettorali per il rinnovo dei rappresentanti italiani del Parlamento Europeo che si svolsero il 26 maggio 2019. Ric. 2020 n. 25189 sez. SU - ud. 22-06-2021 -2- Il procedimento elettorale, alla stregua della legge n. 18 del 1979, avviene con sistema proporzionale in collegio unico nazionale suddiviso in cinque circoscrizioni plurinominali. Mercedes Bresso, candidata nella lista del PD nella circoscrizione Nord Occidentale, risultò prima dei non eletti nell'assegnazione dei seggi alle varie liste ammesse stando al riparto operato dall'Ufficio elettorale nazionale, e così impugnò dinanzi al TAR Lazio l'atto di proclamazione degli eletti ed i verbali delle operazioni elettorali, chiedendo la correzione del risultato elettorale e la sua proclamazione alla carica di parlamentare europea. La ricorrente sostenne che l'Ufficio elettorale nazionale avesse erroneamente assegnato i seggi seguendo la disciplina di rappresentatività territoriale delle elezioni per la Camera dei deputati, di cui all'art. 83 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e non secondo il sistema di proporzionalità politica previsto per l'elezione al Parlamento europeo dall'art. 21, comma 1, n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 12305/2019, respinse il ricorso, uniformandosi all'indirizzo interpretativo intrapreso dal Consiglio di Stato con la sentenza sez. V, 13 maggio 2011, n. 2886, nel senso di ritenere che il conflitto tra norme, che connota la questione in esame, debba essere risolto dando prevalenza alla legge posteriore e intendendo, quindi, implicitamente abrogato, per incompatibilità, l'art. 21 della legge n. 18 del 1979. Secondo questa tesi, alla lacuna così originatasi pone rimedio il rinvio operabile, per il tramite dell'art. 51 della legge n. 18 del 1979, all'art. 83 comma 1 n. 8 del D.P.R. n. 361 del 1957. Propose appello F R, in qualità di cittadino elettore, e il Consiglio di Stato, con la sentenza del 30 marzo 2020, n. 2176, ha respinto l'impugnazione, ritenendo assorbite le eccezioni in rito riferite alla sua ammissibilità. La sentenza impugnata ha evidenziato l'antinomia, nel procedimento di assegnazione dei seggi del parlamento europeo, tra il sistema di cui all'art. 21 della legge n. Ric. 2020 n. 25189 sez. SU - ud. 22-06-2021 -3- 18/1979 (riferito in modo specifico al procedimento di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e modulato sul criterio della proporzionalità politica, giacché implicante la distribuzione dei seggi fra le varie circoscrizioni in ragione dei voti espressi in ciascuna di esse) e la disciplina prevista dall'art. 83 del D.P.R. n. 361/1957 (ispirata dal principio della rappresentanza territoriale determinata in base alla popolazione di ogni circoscrizione, e ritenuta applicabile dalla giurisprudenza amministrativa in forza del generale rinvio al testo unico per le elezioni alla Camera espresso nell'art. 51 della legge n. 18 del 1979). Tale antinomia, ad avviso del Consiglio di Stato, va risolta secondo il criterio cronologico della lex posterior derogat priori, alla luce della riformulazione dell'art. 2 della legge n. 18 del 1979 ad opera dell'art. 1 della legge n. 61 del 1984, cui accede, a supporto, la collocazione del medesimo art. 2 tra le "disposizioni generali" della I. n. 18/1979. All'abrogazione dell'art. 21, comma 1 n. 3), della legge n. 18 del 1979 sopperirebbe, dunque, l'art. 51 della legge n. 18 del 1979, mediante il rinvio, in quanto applicabili, al t.u. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni, che consente il ricorso all'art. 83, comma 1 n. 8, di tale d.P.R., il quale contiene un meccanismo di riequilibrio secondo l'indice relativo di circoscrizione. Il ricorso è stato deciso procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale formulata dal ricorrente, il quale ha altresì presentato memoria.
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