Cass. civ., sez. VI, ordinanza 14/03/2019, n. 07298

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 14/03/2019, n. 07298
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07298
Data del deposito : 14 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13063-2017 proposto da: FISCIANO MARIA, TROIA ANTONIETTA, CARUSO CRISTINA, CARUSO FABIO, CARUSO STEFANO, CARUSO MAURO, CARUSO DARIO, CARUSO EUGENIO, CARUSO GENNARO, TESTA ALESSANDRA, n.q. di legale rappresentante della SAS FABIALES DI TESTA ALESSANDRA E C., TESTA ALESSANDRA, TESTA ILARIA n.q. di legale rappresentante della SAS ILYA di TESTA ILARIA E C., TESTA ILARIA, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CASSIODORO

1/A, presso lo studio dell'avvocato M A, rappresentati e difesi dagli avvocati PIETRO D'ALESSANDRO, E M R;

- ricorrenti -

contro

P L, L L, I VNCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO, 52, presso lo studio dell'avvocato A B, che li rappresenta e difende;

- controricorrenti -

nonché

contro

C R, L R, R C, A D, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA XX SETTEMBRE

3, presso lo studio legale RAPPAZZO, rappresentati e difesi dall'avvocato N R D T;

- controricorrenti -

nonché

contro

F F, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato C D N;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4111/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA. .

FATTI DI CAUSA

1.- Con citazione del gennaio 2011 i signori Fisciano, Troia, Cristina, Fabio, Stefano, Mauro, Valentina, Eugenio, Gennaro e Dario Caruso, Ilaria e Alessandra Testa, la s.a.s. Ilya di Testa Ric. 2017 n. 13063 sez. MI - ud. 11-12-2018 -2- x Ilaria e la s.a.s. Fabiales di Testa Alessandra hanno convenuto avanti al Tribunale di Napoli i signori Casafina, Andreozzi, Limoncelli, Romano, Lontananza, Pellegrino Ioime e Ferraro, quali componenti del comitato promotore della Banca Popolare del Meridione. 2.- Gli attori hanno esposto che il comitato costituito per la costituzione della banca aveva depositato il programma presso il notaio e raccolto le sottoscrizioni per il capitale sociale;
che, effettuati i versamenti, si era celebrata l'assemblea dei sottoscrittori;
che, tuttavia, la società non era stata iscritta nel registro delle imprese, in quanto la Banca d'Italia non aveva rilasciato l'autorizzazione prevista dall'art. 14 TUB (dichiarando irricevibile la relativa istanza);
che non sussistevano più le condizioni per la società venisse a esistenza;
che dunque era maturato il diritto a vedersi restituite le somme versate a titolo di conferimento. 3.- Con sentenza depositata il 16 aprile 2013, il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta attorea. Rilevato che «gli attori non hanno chiesto il risarcimento del danno da fatto illecito, ma solo la restituzione ex art. 2331 comma 4 cod. civ. di conferimenti divenuti privi di giustificazione ad alcuni componenti del comitato promotore, solidalmente responsabili verso terzi», il giudice ha affermato che «l'obbligo dei membri dell'ex comitato promotore di restituire i conferimenti sussisterebbe, in base alle disposizioni normative e contrattuali riportate, qualora gli attori e gli interventori avessero dimostrato che sul c/c indisponibile acceso a nome del comitato promotore presso la Banca Popolare di Ancona giacciono delle somme da loro versate». Sennonché - ha proseguito la pronuncia - «gli attori non hanno dimostrato di avere versato somme che attualmente giacciono presso il c/c Ric. 2017 n. 13063 sez. M1 - ud. 11-12-2018 -3- yk intestato al comitato promotore: dei pagamenti effettuati non v'è traccia alcuna, anche se la loro indicazione quali sottoscrittori nell'atto costitutivo fa ritenere che il prezzo delle azioni sia stato versato, tuttavia non è dato sapere con quali modalità ciò sia avvenuto». «L'obbligo di restituire ai sottoscrittori quanto da loro versato - nel caso la società non abbia acquistato la personalità giuridica - può gravare sui membri del comitato promotore, in solido, solo per quelle somme che siano state raccolte regolarmente in base alle disposizioni di legge e contrattuali». «Invece, per le somme raccolte con modalità illegittime mai entrate nella disponibilità del comitato promotore o comunque sottratte, i sottoscrittori non possono chiedere la restituzione ex art. 2331 comma 4 cod. civ. e ex art.

5.8 del prospetto informativo, ma devono agire nei confronti di coloro che, illecitamente, si siano appropriati delle somme ovvero di coloro che abbiano consentito a terzi di appropriarsene». 4.- Con sentenza depositata il 18 novembre 2016, la Corte di Appello di Napoli ha poi respinto l'impugnazione presentata dagli attori in primo grado. «A prescindere da ogni considerazione in ordine alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese da dai sottoscrittori in sede di costituzione della società e di quelle di taluni del convenuti, in merito al fatto che il capitale sociale sia stato interamente versato ... è dirimente» - ha argomentato la Corte campana - che «l'obbligo di restituzione gravante sul comitato promotore concerne solo le somme che risultano acquisite secondo le modalità di versamento dei conferimenti in denaro indicate nel prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle azioni della costituenda banca». Ric. 2017 n. 13063 sez. M1 - ud. 11-12-2018 -4- «Risulta ampiamente dal prospetto, predisposto dal comitato promotore e specificante gli obblighi assunti nei confronti degli investitori, che il versamento del capitale sottoscritto doveva essere effettuato con modalità "tracciabili" (ossia tramite bonifico bancario o assegno bancario/circolare non trasferibile intestato al "Comitato promotore Banca Popolare del Meridione") esclusivamente sul c/c indisponibile n. 11142 acceso presso la Banca Popolare di Ancona Ag. 5». «Risulta dagli atti che le somme asseritamente versate dagli odierni appellanti non sono mai confluite sul c/c indisponibile n. 11142». 5.- Avverso la pronuncia emessa dalla Corte napoletana ricorrono i signori Fisciano, Troia, Cristina, Fabio, Stefano, Mauro, Valentina, Eugenio, Gennaro e Dario Caruso, Ilaria e Alessandra Testa, la s.a.s. Ilya di Testa Ilaria e la s.a.s. Fabiales di Testa Alessandra. Che si affidano a due motivi di cassazione. Resistono i signori Andreozzi, Casafina, Limoncelli, Romano con apposito controricorso. Con altro controricorso resistono anche i signori Lontananza, Pellegrino e Ioime. E con altro ricorso ancora resiste il signore Ferraro. I resistenti Andreozzi, Casafina, Limoncelli e Romano hanno anche depositato memoria. Così pure il resistente Ferraro.
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