Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/2006, n. 16749
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Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 7, comma settimo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, riguardante il conseguimento del diritto alla c.d. mobilità lunga, il requisito dei ventotto anni di contribuzione può essere conseguito al momento della cessazione dell'attività lavorativa, in caso di contributi accreditati nelle diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, sia mediante il cumulo automatico dei contributi versati nella gestione generale dei lavoratori dipendenti con quelli versati nella gestione del lavoratori autonomi - che consentirà, poi, di ottenere la pensione di anzianità in quest'ultima gestione - sia attraverso la ricongiunzione dei diversi periodi assicurativi nella gestione dei lavoratori dipendenti, ai sensi della legge n. 29 del 7 febbraio 1979, al fine di ottenere l'erogazione della pensione in questa stessa gestione, restando peraltro esclusa, quando non si faccia ricorso alla suddetta ricongiunzione, la possibilità di cumulare nell'assicurazione dei lavoratori dipendenti i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi al fine di ottenere la pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. CORONA Rafaele - Presidente di sezione -
Dott. VELLA Antonio - Presidente di sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PICCIOTTO Umberto Luigi, GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GORGA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RU CA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio degli avvocati PERSIANI Mattia e GIAMPIERO PROIA, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato MARIA TERESA NORO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 159/2001 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 16/03/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/06/2006 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato Giuseppe FABIANI, Guido ROSSI per delega dell'avvocato Giampiero Proia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig. AR ZI ha prestato attività di lavoratrice dipendente fino al 30 novembre 1994, data in cui è stata collocata in mobilità della società datrice di lavoro. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro erano accreditate a favore dell'assicurata 1177 settimane (oltre 22 anni e 7 mesi) di contribuzione per lavoro dipendente e 386 settimane (7 anni e 5 mesi) di contribuzione nella gestione coltivatori diretti. Dalla cessazione del rapporto, l'assicurata ha fruito della mobilità ordinaria per 2 anni ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 1;
dopo la scadenza di tale periodo ha chiesto l'attribuzione del trattamento di "mobilità lunga" di cui allo stesso articolo 7 cit., comma 7. A tal fine, su indicazione dell'I.N.P.S. ha presentato domanda di ricongiunzione dei periodi di contribuzione della L. n. 29 del 1979, ex art. 1 commi 3 e 4, versando le relative somme.
L'I.N.P.S. in una prima fase amministrativa (dopo aver accettato la richiesta di ricongiunzione e ricevuto l'importo) ha negato il prolungamento del trattamento di mobilità oltre il periodo ordinario;
poi ha accolto il ricorso della lavoratrice, con provvedimento successivamente annullato dal comitato amministratore per le prestazioni temporanee.
Su domanda della lavoratrice, il Giudice di primo grado ha accertato il diritto della Sig. ZI a godere della mobilità lunga dal dicembre 1996 al 31 dicembre 1998, e ha condannato l'I.N.P.S. a riconoscerle la pensione di anzianità dal 1 gennaio 2000. Con la sentenza oggi impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato tale decisione, affermando che il requisito minimo contributivo richiesto dalla legge può essere concretato anche dalla anzianità contributiva che, esistente al momento della cessazione del rapporto, possa essere comunque utilizzata secondo quanto previsto dalla legge, e quindi, quanto alla ricongiunzione, fino all'attribuzione della pensione.
Avverso tale sentenza l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per Cassazione con unico motivo, al quale la Sig. AR ZI resiste con controricorso illustrato da memoria.
La causa è stata assegnata a queste Sezioni Unite per l'esame della questione (su cui si è registrato un contrasto di giurisprudenza) che riguarda sia l'utilizzabilità di contribuzioni accreditate in gestioni diverse ai fini del perfezionamento del requisito di anzianità contributiva previsto per la "mobilità lunga", sia la rilevanza, a tal fine, della ricongiunzione dei contributi accreditati nella gestione ordinaria dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo alla determinazione del momento entro il quale la domanda di ricongiunzione deve essere presentata. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso l'I.N.P.S., denuncia, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7 comma 7 e dell'art. 14 disp. gen..
Si rileva che nel caso di specie, essendovi una contribuzione mista (ripartita tra la gestione dei lavoratori dipendenti ed altra gestione), occorreva armonizzare sia il requisito dell'età pensionabile che il peso della contribuzione obbligatoria con il limite e la valenza stabiliti per detti elementi dalla disciplina della gestione dei lavoratori dipendenti distintamente da quella delle gestioni speciali.
Per l'attribuzione del trattamento di "mobilità lunga" fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento occorreva che fosse soddisfatto il requisito previsto dall'art. 7, comma 7 cit., l'assicurata non poteva vantare un'anzianità contributiva di almeno 28 anni nella medesima gestione, e, dato il minor "peso" dei contributi versati nella gestione speciale, non le era consentito trasportare questi ultimi nella gestione ordinaria (dove erano accreditati gli altri versamenti contributivi) se non attraverso l'esercizio della facoltà di ricongiunzione, con il pagamento dei relativi oneri.
Doveva essere quindi determinata la data entro la quale era maturato l'intero requisito contributivo, o quanto meno era avvenuta la ricongiunzione, previa presentazione della domanda. Non poteva essere condiviso l'assunto dell'impugnata - sentenza, secondo cui il termine finale per la ricongiunzione dovrebbe essere riferito al momento dell'attribuzione della pensione, dovendo invece essere considerato il momento del licenziamento o "al massimo" la scadenza del periodo di mobilità ordinaria.
Non sussistevano quindi i presupposti per l'attribuzione della prestazione, perché la domanda di ricongiunzione era stata presentata dopo la cessazione dell'attività lavorativa "e dopo la scadenza del periodo di mobilità ordinaria.
2.1. Il motivo non merita accoglimento, perché il dispositivo della sentenza impugnata risulta conforme al diritto, ancorché la motivazione debba essere corretta ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., non prospettandosi la necessità di nuovi accertamenti e
valutazioni di fatto.
2.2. La questione sottoposta all'esame di questa Corte riguarda i presupposti per finire del trattamento c.d. di mobilità lunga previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 7, che si concreta, in determinate situazioni, nel prolungamento dell'indennità di mobilità concessa ai lavoratori destinatali di licenziamenti collettivi, i quali mediante tale istituto sono messi in grado di completare, con il computo dei