Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2019, n. 42765

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2019, n. 42765
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42765
Data del deposito : 17 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE ANTONIA nato a SAN GREGORIO MAGNO il 23/03/1946 avverso l'ordinanza del 02/04/2019 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
sentito il PG PAOLA FILIPPI, che conclude per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame avanzata da R A avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero c/o il Tribunale di Napoli in data 5 marzo 2019, ha disposto l'annullamento del decreto impugnato limitatamente a due I-Phone e ad un I-Pad sequestrati dal Commissariato di Napoli in data 2/3/2019 - previa estrazione di copia informatica del relativo contenuto - e rigettato nel resto la richiesta. Tanto, per aver ritenuto congruamente motivato il decreto del Pubblico Ministero ed esuberante il vincolo apposto sui beni per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

2. Il Tribunale evidenzia che il decreto impugnato è stato emesso nell'ambito di un procedimento penale instaurato

contro

I R per falso in atto pubblico fidefacente e destinatario - per tale reato - di ordinanza dì custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 2/2/2019. Aggiunge che, nella fase di esecuzione della misura personale, la Procura della Repubblica procedente ha disposto, con decreto del 28/2/2019, la perquisizione, anche informatica, del luogo di residenza e degli altri luoghi e dei veicoli nella disponibilità dell'I, di quelli adiacenti e pertinenziali, nonché della persona dell'indagato e degli altri soggetti presenti in tali luoghi, con conseguente sequestro di quanto rinvenuto;
che in data 2/3/2019 è stata data esecuzione al decreto di perquisizione, con estensione delle operazioni all'abitazione di R A, madre dell'indagato, sita in Eboli (ove l'indagato era stato ristretto agli arresti domiciliari fino al mese di gennaio 2019), nel corso della quale la polizia giudiziaria procedente ha sottoposto a sequestro una busta bianca con la scritta "note ministeriali autentiche assoluzione Regno Unito" e "un ritaglio di foglio datato 5.10.2018 con firma Gip", nonché alcuni supporti informatici, due I-Phone e un I-Pad;
che in data 5/3/2019 il Pubblico Ministero procedente ha convalidato il sequestro di P.G. ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen.. 3. Contro il provvedimento suddetto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di R A con quattro motivi.

3.1. Dopo aver premesso che l'I-Pad e gli I-Phone appartenevano alla ricorrente, lamenta, col primo motivo, che il Tribunale - in violazione degli artt. 50, 326 e 358 cod. proc. pen., artt. 11, 107 e 112 della Costituzione e con provvedimento sostanzialmente abnorme - abbia esercitato un potere riservato al Pubblico Ministero, disponendo che, prima della loro restituzione e senza richiesta della pubblica accusa, venisse estratta copia forense dei dispositivi informatici.

3.2. Col secondo lamenta che il decreto del Pubblico Ministero non contenga la specificazione delle esigenze probatorie perseguite col sequestro, attuato su beni di terzi e in un'abitazione in cui l'indagato non era nemmeno presente. Invero, aggiunge, il decreto di convalida emesso il 5/3/2019 è assolutamente generico e qualifica, apoditticamente, in beni sequestrati come pertinenti al reato, tanto più che il decreto di perquisizione, emesso dal Pubblico Ministero il 28/2/2019, specificava già che i beni da sequestrare erano quelli "nella disponibilità dell'indagato". Lamenta, altresì, che il Tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi sulla genericità della motivazione contenuta nel decreto di convalida del sequestro, si sia limitato a "recepire acriticamente il provvedimento del P.M." ed abbia "sorvolato su tutte le questioni processuali proposte" (pag. 14), oltre a non dare "conto di alcuna autonoma valutazione critica della legittimità e consistenza degli elementi disponibili e delle ragioni poste a fondamento della misura cautelare reale" (pag. 17).Con lo stesso motivo lamenta che lo stesso Pubblico Ministero, chiamato a convalidare l'operato della polizia giudiziaria, abbia richiamato, per relationem, la motivazione del decreto di perquisizione, "che lo stesso P.M. ha riconosciuto non essere il titolo cautelare in base al quale ha avuto luogo il sequestro". Infine, lamenta che il decreto di perquisizione sia stato emesso per finalità esplorative, rivolte alla ricerca della notitia criminis, e che il Tribunale, chiamato a pronunciarsi su tale eccezione, abbia omesso di farlo. Deduce che, quando è stato emesso il decreto di perquisizione, il Pubblico Ministero era già in possesso di elementi sufficienti ad elevare l'accusa per falso e che non è dato comprendere quali siano le ragioni giustifícatrici del sequestro, eseguito, peraltro, in assenza dell'imputato e a carico di terzi. Tale vizio sarebbe stato riconosciuto dallo stesso Pubblico Ministero, il quale ha convalidato il sequestro operato
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