Cass. pen., sez. V trib., sentenza 29/07/2020, n. 23093

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 29/07/2020, n. 23093
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23093
Data del deposito : 29 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M O C, nato a Monteiasi il 12/01/1955 avverso la sentenza del 20/09/2019 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A P, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore della parte civile S P, avv. C F, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Taranto del 18 giugno 2018, che ha affermato la penale responsabilità di O C M per il reato di diffamazione e lo ha condannato alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno in favore di S P, costituitosi parte civile. Al M si contesta di avere, tramite Facebook, pubblicato la seguente frase: «diciamo che il buon F ha addomesticato al meglio il nostro primo cittadino, in cambio di cosa non è lecito sapere, quello che è lecito sapere è che sposando la provincia di Lecce, Taranto perderebbe gli uffici provinciali e parecchio potere per i politicanti di mestiere»;
inoltre al M si contesta di avere, sullo stesso social network, dopo che S P, sindaco del Comune di Monteiasi, aveva scritto di voler contattare un dirigente per la distribuzione del gas nella zona industriale, fatto seguire la seguente frase: «giustamente, come in tutte le favole che si rispettano, vi è la pecora/lupo e viceversa. Nel nostro caso, le sembianze di pecora si assumono quando ci si rivolge ad un soggetto forte, l'ADM Italcogim, quelle di lupo, invece, quando c'è da maltrattare un cittadino, magari reo di aver scoperto il suo sporco gioco elettorale, ma pur sempre un suo concittadino...».
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