Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/01/2020, n. 00268
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DECORATO VINCENZO nato a GELA il 08/08/1993 avverso la sentenza del 31/01/2019 del TRIBUNALE di GELAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere V P;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA C che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio quanto alla sospensione della patente, con trasmissione atti all'autorità competente.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Gela, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente DE- CORATO VINCENZO, con sentenza del 31/1/ 2019 ha dichiarato non doversi pro- cedere per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, di seguito CDS) perché estinto per esito positivo della messa alla prova e ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della so- spensione della patente di guida per la durata di mesi sei.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Decorato V d, quale unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., la violazione degli artt. 67 e 224 CDS. Il ricorrente si duole dell'avvenuta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei, as- sumendo la violazione degli artt. 67 e 224 CDS e l'esercizio di potestà riservata dalla legge all'autorità amministrativa. Rileva che l'istituto della messa alla prova si differenzia dalle altre cause di estinzione del reato, per il suo carattere di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, che non prevede, appunto, un preventivo accertamento della penale responsabilità. Il ricorrente richiama la sentenza n. 29639 del 2016 di questa Sezione che ha dichiarato la competenza del Prefetto nell'irrogazione della sanzione amministra- tiva della sospensione della patente, all'esito della positiva messa alla prova e dell'estinzione del reato. Pertanto, nel caso di pronuncia di intervenuta estinzione del reato ex art. 168 ter co. 2 cod. pen. per positivo esito della messa alla prova, la sanzione ammini- strativa accessoria dovrà poi essere applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti in seguito al passaggio in giudicato della sentenza. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della pa- tente di guida per la durata di mesi sei, con conseguente eliminazione della pre- detta statuizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di doglianza sopra illustrato è fondato.
2. La questione che si propone a questa Corte, già chiarita con la richiamata Sez. 4, n. 40069 del 17/9/2015, Pettorino, Rv. 264819 (conf. Sez. 4, n. 29639 del 23/6/2016, Conti, Rv. 267880;
Sez. 4, Sentenza n. 39107 del 08/07/2016, Rossini, Rv. 267608;
Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, Rv. 270348) at- tiene alla competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria della so- spensione della patente ex art. 186 co. 2 CDS allorquando, constatato l'esito fa- vorevole della messa alla prova, introdotta anche per i maggiorenni dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, il giudice procedente - come nel caso all'odierno esame - abbia a dichiarare l'improcedibilità per intervenuta estinzione del reato. Nessun dubbio, sussiste, che la sanzione amministrativa de quo vada appli- cata. Il legislatore del 2014, si è preoccupato, infatti, con l'art. 3, comma 11, della legge 67/2014, di inserire nel codice penale l'art. 168-ter che, al secondo comma, prevede espressamente che l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge. Si tratta, peraltro, di una previsione necessaria, in quanto il nuovo istituto della messa alla prova, che può essere fatto rientrare, a pieno titolo, nella cause di estinzione del reato (come si ricava inequivocabilmente proprio dal tenore del comma 2 dell'art. 168-ter, laddove la norma si riferisce agli effetti dell'esito posi- tivo della prova) si caratterizza, tuttavia, per il suo carattere di strumento di com- posizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, insorto con la formula- zione dell'accusa verso l'imputato o con l'inizio dell'indagine da parte del PM. Non prevede, in altri termini, un preventivo accertamento di penale responsabilità.
3. Ritiene il Collegio che, nel caso della sanzione amministrativa della sospen- sione della patente, la competenza all'irrogazione della stessa all'esito della posi- tiva "messa alla prova" e dell'estinzione del reato, vada individuata, ai sensi dell'art. 224 co. 3 CDS in capo al Prefetto. La norma in questione prevede, infatti, testualmente, che: "La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il pre- fetto
udita la relazione svolta dal Consigliere V P;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA C che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio quanto alla sospensione della patente, con trasmissione atti all'autorità competente.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Gela, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente DE- CORATO VINCENZO, con sentenza del 31/1/ 2019 ha dichiarato non doversi pro- cedere per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, di seguito CDS) perché estinto per esito positivo della messa alla prova e ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della so- spensione della patente di guida per la durata di mesi sei.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Decorato V d, quale unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., la violazione degli artt. 67 e 224 CDS. Il ricorrente si duole dell'avvenuta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei, as- sumendo la violazione degli artt. 67 e 224 CDS e l'esercizio di potestà riservata dalla legge all'autorità amministrativa. Rileva che l'istituto della messa alla prova si differenzia dalle altre cause di estinzione del reato, per il suo carattere di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, che non prevede, appunto, un preventivo accertamento della penale responsabilità. Il ricorrente richiama la sentenza n. 29639 del 2016 di questa Sezione che ha dichiarato la competenza del Prefetto nell'irrogazione della sanzione amministra- tiva della sospensione della patente, all'esito della positiva messa alla prova e dell'estinzione del reato. Pertanto, nel caso di pronuncia di intervenuta estinzione del reato ex art. 168 ter co. 2 cod. pen. per positivo esito della messa alla prova, la sanzione ammini- strativa accessoria dovrà poi essere applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti in seguito al passaggio in giudicato della sentenza. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della pa- tente di guida per la durata di mesi sei, con conseguente eliminazione della pre- detta statuizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di doglianza sopra illustrato è fondato.
2. La questione che si propone a questa Corte, già chiarita con la richiamata Sez. 4, n. 40069 del 17/9/2015, Pettorino, Rv. 264819 (conf. Sez. 4, n. 29639 del 23/6/2016, Conti, Rv. 267880;
Sez. 4, Sentenza n. 39107 del 08/07/2016, Rossini, Rv. 267608;
Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, Rv. 270348) at- tiene alla competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria della so- spensione della patente ex art. 186 co. 2 CDS allorquando, constatato l'esito fa- vorevole della messa alla prova, introdotta anche per i maggiorenni dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, il giudice procedente - come nel caso all'odierno esame - abbia a dichiarare l'improcedibilità per intervenuta estinzione del reato. Nessun dubbio, sussiste, che la sanzione amministrativa de quo vada appli- cata. Il legislatore del 2014, si è preoccupato, infatti, con l'art. 3, comma 11, della legge 67/2014, di inserire nel codice penale l'art. 168-ter che, al secondo comma, prevede espressamente che l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge. Si tratta, peraltro, di una previsione necessaria, in quanto il nuovo istituto della messa alla prova, che può essere fatto rientrare, a pieno titolo, nella cause di estinzione del reato (come si ricava inequivocabilmente proprio dal tenore del comma 2 dell'art. 168-ter, laddove la norma si riferisce agli effetti dell'esito posi- tivo della prova) si caratterizza, tuttavia, per il suo carattere di strumento di com- posizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, insorto con la formula- zione dell'accusa verso l'imputato o con l'inizio dell'indagine da parte del PM. Non prevede, in altri termini, un preventivo accertamento di penale responsabilità.
3. Ritiene il Collegio che, nel caso della sanzione amministrativa della sospen- sione della patente, la competenza all'irrogazione della stessa all'esito della posi- tiva "messa alla prova" e dell'estinzione del reato, vada individuata, ai sensi dell'art. 224 co. 3 CDS in capo al Prefetto. La norma in questione prevede, infatti, testualmente, che: "La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il pre- fetto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi