Cass. civ., sez. I, sentenza 01/12/2005, n. 26222

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L'obbligo del deposito in cancelleria dell'originale del ricorso notificato, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, fissato a pena d'improcedibilità del ricorso per cassazione dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., non può ritenersi soddisfatto con la sola produzione di copia fotostatica di esso mancante della garanzia di autenticità, essendo essa inidonea ad assicurare la finalità cui si ispira la citata norma, che è quella di consentire la verifica della tempestività del ricorso e l'esistenza di una valida procura, a meno che non sussistano dubbi sulla conformità all'originale della copia depositata. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile un ricorso per cassazione inviato all'ufficiale giudiziario in copia priva di sottoscrizione autografa ed a mezzo fax, in quanto tali modalità non consentivano di valutare la conformità della copia all'originale nè l'esistenza di una valida procura, rilasciata in favore di un difensore iscritto all'albo degli avvocati abilitati a difendere dinanzi alla Corte di cassazione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 01/12/2005, n. 26222
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26222
Data del deposito : 1 dicembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O G - Presidente -
Dott. A M - rel. Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI MELACRINO - MORELLI DI REGGIO CALABRIA, in persona del direttore generale Dr. M L, rappresentata e difesa dall'avv. R M e presso lo stesso elett.te.dom.to in Roma viale Mazzini n 114/b, giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
F.LLI CATALANO DI LUIGI CATALANO S.A.S. in persona dal socio accomandatario L C, elett.te dom.to in Roma via Sistina n 121 presso lo studio dell'avv. P A che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso.


- controricorrente -


avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria n. 185/2001 depositata in cancelleria in data 24/09/2001;

uditi gli avv.ti M R per l'Azienda ospedaliera e A P per la s.a.s F.lli Catalano di L C;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25.10.05 dal Relatore Cons. Dott. M A;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. R L A che ha concluso per l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15/10/1996 veniva stipulato fra l'Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino e Morelli" e la s.a.s. F.lli Catalano di L C un contratto di appalto di servizi in base al quale la s.a.s si impegnava a riorganizzare il traffico veicolare, il servizio di portineria ed i parcheggi interni ed esterni all'Ospedale. Il contratto prevedeva il pagamento in favore dell'Azienda ospedaliera della somma di L. 42.596.467 mensile, IVA compresa e stabiliva la capacità ricettiva dei parcheggi interni ed esterni in 650 posti di cui 450 interni e 200 esterni.
Gli accordi contrattuali prevedevano inoltre che la zona contrassegnata con le lettere P.U. fosse destinata agli utenti dell'ospedale;
la zona contrassegnata con le lettere Pd. agli emodializzati;
la zona contrassegnata con le lettere Pr alla direzione. Gli utenti delle zone su indicate avrebbero potuto fruire gratuitamente del parcheggio mentre il personale avrebbe potuto utilizzare i posti residui pagando un canone mensile di L. 6000;
la ditta appaltatrice si impegnava a garantire per il personale il 50% dei posti esterni all'ospedale.
Le zone di parcheggio non gratuito potevano essere utilizzate da tutti gli interessati al prezzo di L. 2000 per la prima ora e di L. 1000 per le ore successive. Unilateralmente con delibera n 1826 del 05/12/1996 l'azienda modificava le condizioni contrattuali eliminando il canone mensile di L. 6000 a carico del personale e riducendo consequenzialmente l'importo mensile dovuto dalla s.a.s Catalano da L. 42.596.467, IVA inclusa a L. 35.774.467 IVA inclusa, differenza derivante dal mancato pagamento del canone fisso a carico del personale.
Con successivi ordini di servizio l'Azienda ospedaliera estendeva inoltre la gratuità del parcheggio a diverse categorie di utenti quali i volontari, gli informatori scientifici, i medici iscritti all'ordine, il personale della CA.RI.CAL., con ufficio interno all'Ospedale, la P.S., i sindacalisti e più in generale qualunque soggetto che ne avesse fatto richiesta e fosse stato riconosciuto meritevole del beneficio.
La s.a.s Catalano su richiesta dell'Azienda ospedaliera poneva in essere un servizio navetta per trasportare i pazienti dal parcheggio esterno all'interno dell'ospedale, con esborsi necessari per l'acquisto dell'automezzo, eseguiva opere di riparazione per una migliore funzionalità del servizio spendendo una somma pari a L. 10.000.000 come da relativa fattura mentre l'azienda ospedaliera si rendeva inadempiente rispetto alla consegna dei locali di portineria con gli impianti annessi, costringendo essa società ad adottare "soluzioni provvisorie e disagiate".
La s.a.s Catalano contestava alla Azienda ospedaliera le indicate inadempienze con lettera raccomandata che restava priva di risposta. La ditta appaltatrice pertanto faceva ricorso al giudizio arbitrale previsto dal contratto di appalto, chiedendo che:
a) fosse ridotto a L.

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