Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/12/2011, n. 29097
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La controversia con la quale un professionista incaricato della progettazione e poi della direzione dei lavori per la costruzione di un'opera pubblica - sul presupposto di essere stato sottoposto a procedimento penale per fatti connessi allo svolgimento dell'incarico e poi assolto con sentenza definitiva - chiede all'Amministrazione il rimborso delle spese legali sostenute, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. In tal caso, infatti, il direttore dei lavori, pur potendo assumere la veste di pubblico ufficiale nello svolgimento del compito affidatogli, rimane un professionista esterno all'Amministrazione appaltante, senza che possa sussistere alcun rapporto di impiego; ne consegue che la domanda di rimborso si fonda su un diritto soggettivo, mentre attiene al merito della controversia la decisione sull'estensibilità dell'applicazione di una norma dettata per i dipendenti (il citato art. 67) ad un organo straordinario della P.A.
Sul provvedimento
Testo completo
ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLLI-ESENTE DIRITT 29097/11 Ogg REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Giurisdizione, rimborso LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE spese defensionali SEZIONI UNITE CIVILI R.G.N. 2478/2011 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.29097 Dott. PAOLO VITTORIA - Primo Pres.te f.f. Rep. Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Presidente Sezione Ud. 06/12/2011 Dott. ANTONIO SEGRETO Consigliere PU Dott. RENATO RORDORF - Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE Rel. Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2478-2011 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio da: 2011 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA con 901 ordinanza n. 122/2011 depositata il 21/01/2011 (r.g. n. 1804/2006) nella causa tra: DI ER TI;
- ricorrente non costituitosi in questa fase
contro
COMUNE DI ANDRIA;
- resistente non costituitosi in questa fase - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per l'A.G.O. RG 2478/2011. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 28.12.2001 AN Di IZ convenne innanzi al Tribunale di Andria il CO di Andria e, sull'assunto di essere stato incaricato della progettazione e quindi della direzione dei lavori di costruzione di un campo di calcio nella predetta città e di essere stato indebitamente sottoposto a procedimento penale per l'ipotizzato abuso di ufficio nello svolgimento del suo incarico, poi risultando irrevocabilmente assolto dalla imputazione per effetto della sentenza 14.11.1997 della Corte di Appello di Bari, chiese la condanna del CO tanto alla refusione ex Ише art. 67 del dPR 268 del 1988 delle spese legali sostenute per difendersi nel procedimento nei due gradi quanto al risarcimento del danno patito per interruzione della sua attività professionale. Costituitosi il CO, il Tribunale di Andria, nel mentre ha rigettato nel merito la domanda risarcitoria, ha, con sentenza 6.6.2005, declinato la propria giurisdizione in ordine alla domanda di restituzione delle somme sborsate per spese legali sul rilievo per quale, essendo affermata dal Di IZ la propria veste di pubblico funzionario ed essendosi l'incarico svolto prima del 30.6.1998, la cognizione della