Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17375

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17375
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17375
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIANCI MATTEO nato a CERIGNOLA il 06/07/1967 avverso l'ordinanza del 21/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di TO udita la relazione svolta dal Consigliere V T;
lette~ le conclusioni del PG PIERGIORGIO MOROSINI c-ta, c)MIA 0'1, d'o 5-tnG'1' pr\ prr, rh A- -e, ‘„t \n 040. l'udito iiet1rej

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'appello cautelare personale, ha confermato l'ordinanza 27 luglio 2022 della Corte di appello di Lecce con cui era stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari anche con strumentazione elettronica di controllo.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato

CIANCI

Matteo con l'Avv. L E.

2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'articolo 274 cod. proc. pen., posto che il provvedimento impugnato non avrebbe considerato l'affievolirsi delle esigenze cautelari conseguente al periodo sofferto nell'esecuzione della misura, pari ad anni due e mesi otto a fronte di una condanna ad anni sette e mesi sei di reclusione. Inoltre, nel corso dell'esecuzione della misura l'indagato aveva tenuto una condotta irreprensibile, e anche tale elemento avrebbe dovuto essere preso in considerazione. Secondo la difesa avrebbe anche dovuto tenersi conto del fatto che tali presupposti avrebbero reso il ricorrente meritevole del beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 656 comma 4 quater codice di procedura penale. In conseguenza di ciò, sarebbe stata necessaria una motivazione in ordine ai caratteri di concretezza e attualità della misura.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al fatto che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente la possibilità che il ricorrente possa tornare a delinquere nell'ipotesi di applicazione di misura meno afflittiva posto che, in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, insussistenti nel caso di specie, gli arresti donniciliari con particolari modalità di controllo avrebbero dovuto rappresentare la regola, sul punto richiamandosi alla pronuncia 20769/2016 di questa Corte.
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