Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2022, n. 21409
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B F, nato il 13/02/1995 a Soriano Calabro B Indrit, nato 1'11/09/1981 in Albania B C, nato il 02/08/1983 a Cinquefrondi Cabile Gianfranco, nato il 02/01/1968 a Brindisi F F, nato il 30/03/1980 a Vibo Valentia F I A, nato il 04/03/1960 a Taurianova P M, nato il 20/06/1967 a Vibo Valentia P G, nato il 24/10/1959 a Matera Pà G V, nato il 01/10/1958 a Mileto avverso la sentenza del 19/11/2020 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere M R;udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale T E, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di B, F, P, B, B, Cabile, F e per il rigetto dei ricorsi di P e Pà;uditi i difensori Avv. S R per B e F, Avv. C M in sost. dell'Avv. Guido Cabile per B e dell'Avv. A M D per Cabile, Avv. F A in sost. dell'Avv. G A per Pà e dell'Avv. G D L per Cabile, Avv. L R in sost. dell'Avv. G l per P, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/11/2020 la Corte di appello di Catanzaro si è pronunciata sugli appelli presentati avverso la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro in data 26/4/2019 nei confronti di numerosi imputati, chiamati a rispondere, quali promotori o organizzatori ovvero quali meri partecipi, del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, aggravato dalla transnazionalità, in relazione all'operatività di un sodalizio dedito al narcotraffico in rapporti con trafficanti albanesi, nonché di varie imputazioni di importazione, consumata o tentata, di sostanza stupefacente del tipo marijuana dall'Albania, di detenzione e cessione del medesimo tipo di sostanza stupefacente. La Corte ha in particolare accolto la richiesta di riforma formulata da alcuni imputati a seguito di concordato sulla pena ai sensi degli artt. artt. 599-bis e 602, comma 1 -bis cod. proc. pen., ha in varia guisa riformato la sentenza impugnata nei confronti di molti imputati, parzialmente prosciogliendoli da talune imputazioni o rideterminando la pena e ha confermato per intero solo la condanna pronunciata nei confronti di G V Pà. 2. Di seguito si darà conto dei ricorsi presentati, nonché dei reati per i quali sono state pronunciate le condanne e delle pene inflitte a ciascuno dei ricorrenti. 3. B F (concordato ex art. 599-bis) Capo I): art. 73, comma 4 e 6, d.P.R. 309 del 1990 Pena di anni 2 mesi 4 ed euro 7.000,00 di multa Ha presentato ricorso Fto B con atto a firma dell'Avv. Grande. Con successiva dichiarazione dell'Avv. Zavaglia, nominato procuratore speciale, B ha rinunciato al ricorso. 4. B Indrit (A, H e H) A) 74, comma 2 e 3, 61 -bis e 99, comma terzo cod. pen. H) e H) 73, comma 1, 1bis, 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, 61- bis, 99, comma terzo, cod. pen. Pena di anni 12 e mesi 8 di reclusione Ha presentato ricorso Indrit B con atto a firma dell'Avv. Rotundo. 4.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla partecipazione ai delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, contestati ai capi H) e H). Non era stato specificato in che cosa fosse consistita la condotta del ricorrente con riguardo a ciascuna delle due imputazioni. Il ragionamento non poteva prescindere dal fatto che erano indimostrati il rapporto di parentela tra il ricorrente e il misterioso soggetto albanese, la corresponsione di una somma di denaro al ricorrente, quale emissario di tale soggetto, e l'individuazione di una concreta condotta, essendo inoltre conclamato il contatto diretto tra P S e il soggetto albanese. Relativamente al capo H), avente ad oggetto l'importazione di un carico sequestrato presso il porto di Ancona, la Corte non aveva dato conto di elementi idonei a dimostrare il ruolo concretamente svolto dal ricorrente, il quale aveva contatti con altri soggetti coinvolti nell'operazione, ma non intratteneva con essi dialoghi riferiti a stupefacenti, non evocati neppure con linguaggio criptico, diversamente da quanto ritenuto con riguardo a colloqui intercorsi tra altri soggetti. Oltre alla presenza in Italia e a Mileto, non erano emersi ulteriori elementi, idonei a confermare la natura illecita dell'incontro. Le conversazioni valorizzate erano intercorse tra soggetti terzi senza che fosse stata valutata la concreta attendibilità dei conversanti, quando era emersa la tendenza alla millanteria da parte di P S, in assenza di riscontri e a fronte della smentita di alcune affermazioni. Non erano emersi contatti del ricorrente con altri soggetti albanesi ed era rimasta priva di riscontri l'asserita intermediazione con i vertici del sodalizio albanese. L'opera di mediazione con gli italiani per la soluzione di problemi logistici e organizzativi non si conciliava con la mancanza di rapporti con il corriere S A, tanto meno considerando l'assenza di riscontri circa contatti tra il ricorrente e il capo del sodalizio. L'assunto che il ricorrente avesse accertato l'avvenuto pagamento e autorizzato l'invio della droga dall'Albania non si conciliava con i tempi del pagamento e del sequestro del carico arrivato in Italia, fermo restando che non erano emersi contatti tra il ricorrente e l'esponente apicale del sodalizio albanese. L'asserita consegna del denaro, risalente al 27/11/216, non era provata, non risultando che il ricorrente avesse attivamente partecipato alla conversazione concernente lo scambio del denaro, coinvolgente P. La ricostruzione si era fondata su congetture e sul travisamento della prova, non risultando una consegna fatta a favore del ricorrente. Quanto al capo H), non era stato specificamente individuato il contributo del ricorrente, essendo stata trattata la posizione unitamente al capo precedente. Ma il ricorrente non era stato mai a Milano presso qualsiasi garage e l'incontro tra Calesse e P non risultava aver visto la presenza anche di B. Al vuoto probatorio avrebbe dovuto aggiungersi l'assoluzione di Calesse pronunciata nel troncone del processo definito con rito ordinario. Peraltro, anche con riguardo a tale operazione P si era recato in Albania, ciò che incideva sul possibile ruolo del ricorrente, quale emissario degli albanesi. La stessa Corte aveva confusamente fatto riferimento a situazioni non conciliabili in ordine agli importi versati o al fatto che il soggetto albanese non avesse ricevuto pagamenti, così da rendere evanescente l'individuazione del ruolo del ricorrente. In ogni caso il reato sub H) avrebbe dovuto essere riqualificato come mero tentativo, in assenza di prove della consegna dello stupefacente. Se il versamento della somma costituiva la condizione per l'invio, la mancata prova del pagamento costituiva elemento tale da far ipotizzare che la droga non fosse stata inviata, non potendosi ritenere che per effetto dell'accordo l'importatore avesse la disponibilità di fatto dello stupefacente. A voler desumere la consegna da una conversazione tra P e V O, non era possibile ricavare da essa il ruolo assunto dal ricorrente, fermo restando che mancava qualsiasi traccia tale da confermare l'effettività dell'episodio. Le recriminazioni dell'albanese in ordine ai mancati pagamenti o si riferivano ad altri episodi o implicavano il mancato invio della droga, essendo il pagamento condizione della consegna. 4.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla partecipazione al reato associativo di cui al capo A). Non si trattava tanto di verificare i rapporti con i soggetti italiani ma quelli tra il ricorrente e i soggetti albanesi e prima di tutti con quello in posizione apicale denominato Z. La responsabilità del ricorrente era stata indebitamente desunta dai reati fine sub H) e H). I soggetti albanesi coinvolti sembravano tenere condotte indipendenti come singoli, tanto che un incontro di P in Albania con il personaggio apicale aveva semmai riguardato il fatto sub G). Ciò implicava rapporti diretti di P con l'albanese e la gestione di traffici cui il ricorrente non aveva partecipato. I contatti che il ricorrente avrebbe mantenuto con il personaggio apicale albanese durante la sua permanenza in Calabria implicavano che egli fosse referente di una sola persona senza far parte di un sodalizio e semmai essendo partecipe al singolo episodio. La vicenda avrebbe dovuto essere valutata in termini di concorso di persone nel reato, anche a fronte di ipotesi di cessione ripetute. Richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla configurabilità del vincolo associativo e alla necessità di approfondire l'elemento soggettivo della partecipazione, segnala il ricorrente che nel caso in esame avrebbe dovuto tenersi conto della brevità del dato temporale, riguardante la presenza del ricorrente sulla scena investigativa. Indebitamente si era fatto riferimento a contatti di P e P con altri albanesi, in quanto non risultava alcun contatto tra il ricorrente e questi ultimi. Non erano emersi il contributo fornito dal ricorrente al sodalizio e neppure la sua coscienza e volontà di farne parte. Non era stato dato conto della predisposizione di una struttura funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, connotata da affectio societatis tra acquirenti e fornitori. 4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 4 legge 146 del 2006, oggi 61-bis cod. pen. Richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, rileva che l'aggravante implica un contributo di un gruppo organizzato che non coincida con l'associazione, presupposto che la Corte si era limitata ad affermare apoditticamente. In ogni caso non avrebbe potuto ravvisarsi un contributo causale alla realizzazione del reato associativo. Ma l'aggravante non avrebbe potuto configurarsi neppure con riferimento alle ipotesi di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, costituenti reati fine dell'associazione, essendo parimenti necessaria la verifica dell'alterità tra gruppo organizzato e associazione per delinquere.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi