Cass. civ., sez. VI, ordinanza 22/11/2022, n. 34337

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 22/11/2022, n. 34337
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34337
Data del deposito : 22 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4613-2022 proposto da: S FOMENA MIRIAM, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato C L -ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
-controricorrente - avverso il decreto n. 2175/20210 V.G., della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositato il 20/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. G G. Osserva La vicenda qui al vaglio è stata riassunta dal relatore nei termini seguenti: -La Corte d’appello di Napoli in sede collegiale rigettò l’opposizione avanzata da F M S avverso il decreto monocratico che aveva disatteso la di lei domanda d’equa riparazione per la non ragionevole durata d’un giudizio svoltosi innanzi alla Corte dei conti;
-l’insoddisfatta istante ricorre avverso quest’ultima decisione;
-il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso;
osserva Il ricorso è inammissibile per le ragioni processuali preliminari di cui appresso. Già con la sentenza delle Sezioni Unite n. 1272 del 6/2/1998, si ebbe a precisare che la procura per il ricorsoper cassazione - che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, anche nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione -è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, se conferita con atto separato, sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato, restando esclusa (nel caso di mancanza della procura suddetta) ogni possibilità di successiva sanatoria o regolarizzazione ed essendo inammissibile un regolamento proposto in base alla procura conferita per la difesa nel giudizio di merito (Rv. 512340). Successivamente, si è ulteriormente chiarito che la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa;
ne consegue che il ricorso è inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell'atto introduttivo di primo grado, ancorché per tutti i gradi di giudizio, senza che assuma rilievo che la sentenza sia divenuta direttamente impugnabile per cassazione all'esito della pronuncia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., né, in ogni caso, che, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., persista la validità della procura per il giudizio di appello (Sez. 6, n. 19226, 11/9/2014, Rv. 633148;
conf. ex multis, Cass. nn. 58/2016, 17901/2020);
con la conseguenza che è inidonea allo scopo, e causa d'inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio (Sez. 1, n. 13558, 30/7/2012, Rv. 623518. Non si è mancato di spiegare le ragioni che impongono specialità e posteriorità rispetto alla sentenza fatta oggetto del ricorso, dal momento che il requisito della specialità implica l'esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata;
con la conseguenza che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, sicché è inammissibile un ricorso sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato da procura a margine dell'atto di citazione di primo grado (Sez. 3, n. 27540, 21/11/2017, Rv. 646468). Nel caso in esame si constata che laprocura, rilasciata in favore degli avvocati D O e C L, spillata al ricorso, dopo l’ultima pagina di esso: -reca la data del 12 febbraio 2008, quindi, abbondantemente anteriore alla decisione di merito che qui oggi s’impugna (decisione del 19 gennaio 2022, pubblicata il 25 gennaio 2022) e, quindi, per forza di cose non può considerarsi speciale, in quanto non riferibile al ricorso per cassazione per ovvie ragioni, stante che all’evidenza tratterebbesi della procura rilasciata per il giudizio di merito;
-in ogni caso è priva di qualunque riferimento specifico al ricorso per cassazione;
- pone una rappresentanza “in tutti i gradi o stadi – compresa la fase esecutiva, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di transigere conciliare, rinunziare al giudizio e agli atti del giudizio, chiamare terzi in causa, nominare sostituti e proporre domande riconvenzionali”, chiaramente riferita al giudizio di merito e largamente inconferente rispetto a quello di legittimità. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile stante la inesistenza di procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, cosicché le spese processuali vanno poste a carico del medesimo;
ciò a differenza di quanto avviene nel diverso caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura “ad litem”, nel quale l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida (ma, tuttavia, esistente), è idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (S.U., n. 10706, 10/5/2006, Rv. 589872;
conf., ex multis, Sez. 3, n. 961/2009;
Sez. L., n. 11551/2015 - in un caso identico - ;
Sez. 3, n. 58/2016;
Sez. 6, n. 27530/2017;
Sez. 3, n. 13055/2018) . ritenuto che successivamente la ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso;
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