Cass. civ., sez. VI, ordinanza 22/11/2022, n. 34337
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Testo completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4613-2022 proposto da: S FOMENA MIRIAM, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato C L -ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
-controricorrente - avverso il decreto n. 2175/20210 V.G., della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositato il 20/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. G G. Osserva La vicenda qui al vaglio è stata riassunta dal relatore nei termini seguenti: -La Corte d’appello di Napoli in sede collegiale rigettò l’opposizione avanzata da F M S avverso il decreto monocratico che aveva disatteso la di lei domanda d’equa riparazione per la non ragionevole durata d’un giudizio svoltosi innanzi alla Corte dei conti;
-l’insoddisfatta istante ricorre avverso quest’ultima decisione;
-il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso;
osserva Il ricorso è inammissibile per le ragioni processuali preliminari di cui appresso. Già con la sentenza delle Sezioni Unite n. 1272 del 6/2/1998, si ebbe a precisare che la procura per il ricorsoper cassazione - che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, anche nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione -è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, se conferita con atto separato, sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato, restando esclusa (nel caso di mancanza della procura suddetta) ogni possibilità di successiva sanatoria o regolarizzazione ed essendo inammissibile un regolamento proposto in base alla procura conferita per la difesa nel giudizio di merito (Rv. 512340). Successivamente, si è
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
-controricorrente - avverso il decreto n. 2175/20210 V.G., della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositato il 20/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. G G. Osserva La vicenda qui al vaglio è stata riassunta dal relatore nei termini seguenti: -La Corte d’appello di Napoli in sede collegiale rigettò l’opposizione avanzata da F M S avverso il decreto monocratico che aveva disatteso la di lei domanda d’equa riparazione per la non ragionevole durata d’un giudizio svoltosi innanzi alla Corte dei conti;
-l’insoddisfatta istante ricorre avverso quest’ultima decisione;
-il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso;
osserva Il ricorso è inammissibile per le ragioni processuali preliminari di cui appresso. Già con la sentenza delle Sezioni Unite n. 1272 del 6/2/1998, si ebbe a precisare che la procura per il ricorsoper cassazione - che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, anche nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione -è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, se conferita con atto separato, sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato, restando esclusa (nel caso di mancanza della procura suddetta) ogni possibilità di successiva sanatoria o regolarizzazione ed essendo inammissibile un regolamento proposto in base alla procura conferita per la difesa nel giudizio di merito (Rv. 512340). Successivamente, si è
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