Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/07/2003, n. 10735

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In materia di riscossione di tributi, data in concessione dall'amministrazione finanziaria ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, tra le controversie che l'art. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 riserva alla cognizione del giudice amministrativo rientrano anche quelle relative a sanzioni che l'amministrazione concedente abbia irrogato nei confronti del concessionario per ritenute violazioni degli obblighi dallo stesso assunti a seguito dell'atto di concessione. Nè alcuna portata innovativa sul riparto di giurisdizione è stata introdotta dall'art. 46 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, il quale, nel disporre il riordino del servizio nazionale della riscossione, richiama la legge 24 novembre 1981, n. 689, non per la competenza del giudice ordinario in tema di opposizione a sanzioni amministrative, prevista dall'art. 23 di quest'ultima legge, ma esclusivamente per quanto attiene al principio di legalità e agli altri principi generali contenuti nel capo I, sezione I della detta legge.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/07/2003, n. 10735
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10735
Data del deposito : 8 luglio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Primo Presidente f.f. -
Dott. G M - Presidente di sezione -
Dott. V P - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. A E - rel. Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S.E.T. - SERVIZIO ESAZIONE TRIBUTI - S.P.A., QUALE CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DELL'EX AMBITO "B" DELLA PROVINCIA DI PISA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELL'UNIVERSITÀ 11, presso lo studio dell'avvocato A E, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO ERMETES, LAVINIA LETIZIA TARTAGLIONE, giusta delega in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE REGIONALE PER LE ENTRATE DELLA TOSCANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;



- controricorrenti -


per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione ai giudizi pendenti n. 1410 - 1411/00 del Tribunale di FIRENZE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 03/04/03 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, il quale chiede che la Corte affermi la giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti della S.E.T. - Servizio Esazione Tributi s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione nella provincia di Pisa, a seguito di processo verbale di constatazione redatto il 7 giugno 1996 dal servizio ispettivo della Direzione Regionale Entrate per la Regione Toscana, veniva emesso l'avviso previsto dall'art. 55, comma primo, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, di notifica del predetto
verbale, secondo il quale per le infrazioni accertate erano previste pene pecuniarie, oltre al pagamento dei tributi non versati. La S.E.T. presentava le deduzioni previste dall'art. 45, comma primo, della legge n.4 del 1929. La Direzione Regionale emetteva
ordinanza, con la quale veniva determinata la pena pecuniaria, con l'avvertimento che era ammesso ricorso al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 55 della legge n. 4 del 1929, ricorso che veniva regolarmente proposto.
Ritenendo che l'art. 11 del d.l.vo 31 marzo 1998, n. 80, modificando l'art. 16 del d.l.vo n. 29/93, aveva dichiarato i predetti atti non più suscettibili di ricorso gerarchico, il Direttore Regionale per le entrate, avocando a sè la competenza, dichiarava il ricorso improcedibile e la propria ordinanza impugnabile solo dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
La S.E.T. conveniva pertanto, con due distinte citazioni notificate il 19 febbraio 2000, il Ministero delle Finanze dinanzi al tribunale di Firenze, chiedendo, in via principale, che venisse dichiarata l'inapplicabilità delle pene pecuniarie e dei relativi interessi;

in via subordinata, che venisse applicato lo jus superveniens in materia di sanzioni o non dovuti gl'interessi per affermati ritardi nei versamenti;
inoltre, che venissero dichiarati estinti alcuni dei procedimenti sanzionatori. Le due cause venivano riunite. Costituitosi in giudizio, il Ministero eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che le controversie erano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La S.E.T. ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, al quale resiste con controricorso il Ministero delle Finanze.

2. Le questioni svolte dalle parti sulla giurisdizione.

2.1. Secondo la ricorrente la giurisdizione sulla presente controversia appartiene al giudice ordinario per le seguenti considerazioni:
- non è discutibile che le questioni sollevate dalla S.E.T. abbiano consistenza di diritto soggettivo;

- l'art. 33 del d.l.vo 31 marzo 1998, n. 80, che devolve al giudice amministrativo la materia dei pubblici servizi, non comprendeva le controversie riguardanti le sanzioni irrogate nei confronti dei concessionari della riscossione dei tributi;

- in ogni caso, tale giurisdizione è venuta meno con la sentenza della Corte Costituzionale 17 luglio 2000, n. 292. Il fatto che il citato art. 33, dichiarato incostituzionale - con effetto retroattivo - per quanto attiene alla materia dei pubblici servizi, sia stato pressoché letteralmente riprodotto dall'art. 7, comma primo, della legge 21 luglio 2000, n.205, non ha incidenza sul
presente processo, instaurato anteriormente all'entrata in vigore di tale legge, al quale devono applicarsi, secondo il principio contenuto nell'art. 5 cod. proc. civ., i criteri di riparto della giurisdizione precedentemente vigenti.

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