Cass. civ., sez. III, sentenza 05/10/2018, n. 24545

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/10/2018, n. 24545
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24545
Data del deposito : 5 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10276-2016 proposto da: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO II, in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante p.t., dott. V V, considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata 2018 e difesa dall'avvocato C F giusta 1804 procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

BETA STEPSTONE SPA GIÀ BETA SKYE SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA ADRIANA

10, presso lo studio dell'avvocato L P, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 11620/2014 del TRIBUNALE di N, depositata il 01/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato C F;

FATTI DI CAUSA

1. L'Azienda ospedaliera universitaria Federico II propose opposizione, davanti al Tribunale di Napoli, avverso il decreto ingiuntivo col quale le era stato ordinato il pagamento della somma di euro 12.849,72, oltre interessi, in favore della s.p.a. Beta Skype. Si costituì in giudizio la società opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale dichiarò l'inammissibilità dell'opposizione e condannò la parte opponente al pagamento delle spese di lite. La decisione si basa su di un vizio della procura alle liti. Osservò il Tribunale, infatti, che la rappresentanza e difesa in giudizio di un'università statale può essere eccezionalmente affidata ad un difensore del libero foro anziché all'Avvocatura dello Stato, ma a condizione che ciò avvenga sulla base di una motivata delibera. Nel caso specifico, la delibera 23 dicembre 2010, n. 539, del Direttore generale dell'Azienda universitaria era da ritenere viziata, perché non indicava in alcun modo le ragioni per le quali si era ritenuto di non utilizzare il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;
e, assegnato termine alla parte opponente, ai sensi dell'art. 182 ' cod. proc. civ., per sanare detto vizio, la stessa si era limitata a produrre una nota dell'Avvocatura dello Stato che indicava come non obbligatorio, per le università, il patrocinio da parte della medesima.

2. La pronuncia è stata impugnata dall'Azienda ospedaliera e la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 29 febbraio 2016 emessa ai sensi dell'art. 348-ter cod. proc. civ., ha dichiarato l'appello inammissibile siccome privo di ragionevoli probabilità di essere accolto, con condanna dell'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado. Ha osservato la Corte territoriale che l'atto di impugnazione aveva sostenuto l'erroneità della sentenza del Tribunale in quanto le aziende ospedaliere universitarie non sarebbero equiparabili alle università. Tale tesi, però, non era corretta, essendo circostanza pacifica che il Direttore generale dell'Azienda viene nominato di concerto con il Rettore dell'Università e che l'Azienda ospedaliera è stata costituita con un decreto del Rettore stesso e non su iniziativa della Regione. Non poteva quindi dubitarsi, ad avviso della Corte napoletana, del fatto che anche alle aziende ospedaliere universitarie si dovesse applicare la disciplina di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, con conseguente patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, salvo una delibera motivata in senso contrario. Alla luce dell'art. 56 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, quindi, era corretta la decisione del Tribunale che aveva dichiarato la nullità della procura alle liti, con conseguente assorbimento di tutte le questioni attinenti al merito.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Napoli propone ricorso l'Azienda ospedaliera universitaria Federico II con atto affidato ad un unico complesso motivo. Resiste la Beta Stepstone s.p.a., già Beta Skype s.p.a., con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, degli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli artt. 43 e 45 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché dell'art. 18 della legge della Regione Campania 3 novembre 1994, n. 32. Osserva la ricorrente che l'erroneità della sentenza impugnata risulterebbe da una pluralità di ragioni. Richiamato il quadro normativo di riferimento, la censura rileva che le aziende ospedaliere universitarie sono state costituite come enti aventi autonoma personalità giuridica, integrate con il servizio sanitario nazionale. Conclusa la fase transitoria di quattro anni di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999, nella quale le aziende dovevano tendere ad integrarsi con le università, si sarebbe venuto a creare un sistema caratterizzato da piena autonomia;
e la costituzione dell'Azienda ospedaliera universitaria in questione si sarebbe verificata in un momento successivo rispetto alla fase transitoria, essendo il decreto istitutivo del 31 luglio 2003. Poiché, quindi, tali aziende sono ormai enti autonomi sotto il controllo regionale e non aziende dell'università, esse non avrebbero alcun obbligo di rivolgersi, per il patrocinio legale, all'Avvocatura dello Stato. Da ciò consegue che il direttore generale ben potrebbe rilasciare la procura alle liti senza bisogno di alcuna autorizzazione, come sarebbe confermato anche dall'art. 18 della legge reg. Campania suindicata e dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (viene citata la sentenza 10 luglio 2014, n. 14951).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi