Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/09/2020, n. 18866

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/09/2020, n. 18866
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18866
Data del deposito : 11 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24602/2018 proposto da AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
- ricorrente nonché controricorrente avverso il ricorso incidentale -

contro

GLOBAL STARNET LIMITED (già B Plus Giocolegale Limited), (C.F. e P. IVA: 09046231008), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. G N, con R.G.N. 24602/2018-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Cons. E L B, relatore Cons. F A-A.D./GLOBAL STARNET LIMITED domicilio eletto presso il detto Avvocato, presso lo studio dell'Avv. L S C sito in Roma, Piazzale Clodio n. 32/A;
— controricorrente e ricorrente incidentale — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 413/10/2018, pronunciata il 13 novembre 2017 e depositata il 26 gennaio 2018;
udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 16 ottobre 2019 dal Consigliere F A.

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli («A.D.») ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 24979/38/2015 emessa dalla CTP di Roma (mentre la contribuente propone ricorso incidentale). Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione di avviso di accertamento n. 180 del 2011 notificato alla concessionaria (attuale controricorrente nonché ricorrente incidentale) per omesso versamento del PREU per il periodo d'imposta 2006, con riferimento a due apparecchi funzionanti ma privi del prescritto collegamento con la rete telematica.

2. La CTP, in particolare, accolse l'impugnazione ritenendo fondato (ed assorbente gli altri) il motivo inerente la violazione dell'art. 12, comma 2, della I. 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), per aver i verificatori omesso gli adempimenti ivi previsti a garanzia del contribuente e della sua facoltà di controdedurre nell'ambito del procedimento, limitandosi a liquidare la maggiore imposta alla stregua soltanto dei contatori delle macchine (per quanto emerge dalla sentenza della CTR oltre che dalla trascrizione della sentenza di primo grado ad opera del controricorrente e ricorrente incidentale).

3. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale ricorso per cassazione, accolse l'appello dell'Amministrazione, ritenendo non R.G.N. 24602/2018-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Cons. E L B, relatore Cons. F A-A.D./GLOBAL STARNET LIMITEDoperante nella specie il disposto di cui all'art. 12, comma 2, I. n. 212 del 2000, in ragione dell'assenza di un'«attività di verifica fiscale se non di natura documentale», derivando la ricostruzione dell'imponibile e del PREU dovuto da un mero procedimento matematico, indicato nell'atto di accertamento. Tuttavia la Commissione regionale confermò «la pronuncia liberatoria per il contribuente ... con riferimento ad altro profilo, pure oggetto di rilievi formulati nel ricorso originario e specificamente ribaditi nelle controdeduzioni all'appello». Il Giudice di secondo grado, in sostanza, ritenne in particolare operante nella specie, il disposto dell'art. 39 quater del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. in I. 24 novembre 2003, n. 326) nel testo introdotto all'art. 15 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, conv. in I. 3 agosto 2009, n. 102 e non nella sua precedente formulazione, quella introdotta dall'art. 1 della I. 27 dicembre 2006, n. 296 (applicabile dal 10 gennaio 2007). Muovendo dalla natura sanzionatoria della disposizione normativa, la CTR, in forza «del principio del favor rei di cui all'art. 3, comma 2, d.lgs. 472/1997», ritenne applicabile il nuovo disposto del detto art. 39 quater, comma 2. Sicché, il concessionario, nella specie, non avrebbe dovuto rispondere del PREU essendo stati individuati gli autori dell'illecito.
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