Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/12/2019, n. 33452

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/12/2019, n. 33452
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33452
Data del deposito : 17 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7902-2018 proposto da: B R, GRECO MARINELLA GIUSI, MOSCHETTO CARMELA RITA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato D L;

- ricorrenti -

contro

B C, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato S A M;
- controricatrente - avverso la sentenza n. 2373/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. R S. tic. 2018 n. 07902 sez. M2 - ud. 14-02-2019 -2- 14.2.2019 n. 12

RG

7902-18 Mtto Carmela Rita + 2 c. B C R che:

1. Con citazione innanzi al tribunale di Catania Carmela Rita Mtto, G M G e R B hanno convenuto C B chiedendo tra l'altro dichiararsi venuta meno l'utilitas (di raggiungere la comune cisterna) alla base della servitù, qualificata coattiva, a vantaggio del fondo del signor B in Ragalna, di transitare sul fondo degli attori al civico 66 della locale via dott. Giuffrida;
ciò in quanto erano state eseguite opere che rendevano più agevole l'accesso dall'esterno. Hanno chiesto quindi le condanne conseguenziali, in particolare alla cessazione del transito e alla chiusura di un cancello.

2. Sulla resistenza di C B, con sentenza del 20 ottobre 2016 il tribunale di Catania ha rigettato la domanda principale, accogliendo la domanda riconvenzionale di condanna al ripristino dello stato dei luoghi, avendo le opere edili intraprese dagli attori senza il consenso del convenuto occupato parte della terrazza comune.

3. Con sentenza depositata il 18 dicembre 2017 la corte d'appello di Catania ha rigettato l'appello di Carmela Rita Mtto, G M G e R B, considerando: - che il fondo, giammai intercluso, fruisse di servitù costituita "sia a piedi che con animali da soma ... per andare nella cisterna e per andare nella casa di proprietà ..." giusta atto di divisione del 04/06/1938;
- che la servitù fosse dunque volontaria, in quanto non connessa allo stato dei luoghi;
- 1/4 — oltre frontespizio - che, comunque, l'utilitas considerata nell'atto costitutivo non fosse solo quella di raggiungere la cisterna, eventualmente oggi venuta meno, ma anche quella di raggiungere la casa.
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