Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2023, n. 29618
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In tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 57 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri. Il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei menzionati soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente. Con riguardo al fondamento della presunzione è stato affermato che nei rapporti con il creditore si presume che il coobbligato intimato in tanto abbia provveduto al pagamento in quanto abbia avuto l'assenso da parte di tutti gli altri coobbligati, nei cui confronti, altrimenti, non potrebbe esercitare il diritto di regresso ex art. 1299 cod. civ. Pertanto, quando, come nella specie, un avviso di liquidazione sia stato notificato soltanto ad uno dei coobbligati e questi abbia adempiuto per tutti, si presume che tutti gli altri coobbligati, esposti all'azione di regresso o rivalsa, siano stati informati ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso stesso e ciò vale anche per le ipotesi di registrazione degli atti in via telematica.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Sul provvedimento
Testo completo
FATTI DI CAUSA
1. L'agenzia delle Entrate propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana ha dichiarato ammissibile ed ha accolto il ricorso originario della Associazione Nazionale fra Mutilati de Invalidi di Guerra (cui d'ora in poi sarà fatto riferimento come Associazione) avverso il silenzio-diniego formatosi sulla istanza, presentata il 1 aprile 2010, di rimborso delle imposte di registro, ipotecaria e catastale versate il 7 ottobre 2009 in sede di registrazione di un atto notarile di permuta immobiliare tra la Associazione e il Comune di (------) e dell'imposta di bollo, della maggior imposta ipotecaria e della maggior imposta catastale, corrisposte dal notaio rogante, destinatario dell'avviso di liquidazione notificatogli dall'Agenzia il 17 novembre 2009. L'istanza era basata sulla dedotta spettanza della esenzione di cui alla l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 275. Per quanto più specificamente interessa nella prospettiva della decisione da assumersi da parte di questo Collegio, la commissione tributaria regionale ha dichiarato che il motivo di appello con cui l'Agenzia era tornata a far valere l'eccezione di inammissibilità del ricorso originario per essere lo stesso sostanzialmente volto a rimettere in discussione pretese ormai definitive, era infondata. Ad avviso della commissione regionale, la Associazione, in quanto non destinataria dell'avviso di liquidazione -"indirizzato esclusivamente al notaio", avrebbe sempre potuto chiedere il rimborso e quindi reagire contro il silenzio-rifiuto ("l'Associazione non aveva alcuna possibilità di impugnare un atto ad altri destinato... alla Associazione era rimasto impregiudicato il diritto di chiedere il rimborso di un'imposta indebitamente versata e/o richiesta").
2. La Associazione resiste con controricorso.
3. La Procura Generale ha chiesto accogliersi il ricorso.
4. La Associazione ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va esaminato per primo il secondo dei quattro motivi di ricorso proposti dall'Agenzia delle Entrate. Con tale motivo viene lamentata, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ, "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 comma 1, lett. g) e 21, per avere la commissione tributaria regionale erroneamente dichiarato ammissibile il ricorso introduttivo".
2. Il motivo è fondato.
2.1. La questione deve essere risolta in base a quanto già più volte statuito da questa Corte: "In tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, poichè lo stesso, ai sensi del D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri. Il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei già menzionati soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente" (v. Cass. 7 marzo 2023, n. 6864;
Cass. n. 15005/14, Cass. n. 4047/07 ed altre).
Con riguardo al fondamento della presunzione è stato affermato: "nei rapporti con il creditore si presume che il coobbligato intimato in tanto abbia provveduto al pagamento, in quanto abbia avuto l'assenso da parte di tutti gli altri coobbligati, nei cui confronti, altrimenti, non potrebbe esercitare il diritto di regresso ex art. 1299 c.c. Pertanto, quando, come nella specie, un avviso di liquidazione sia stato notificato soltanto ad uno dei coobbligati e questo abbia adempiuto per tutti, si presume che tutti gli altri coobbligati, esposti all'azione di regresso o rivalsa, siano stati informati ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso stesso" (Cass. 10 novembre 2020, n. 25119).
E' stato anche evidenziato che consentire alla parte di chiedere il rimborso del pagamento effettuato da parte del responsabile d'imposta significherebbe "vanificare la facoltà prevista dall'art. 1292 c.c., di scelta del creditore di chiedere l'adempimento ad uno qualsiasi degli obbligati solidali" (Cass. 2511/2020 cit.;
Cass. 12 marzo 2015, n. 5016).
Le superiori statuizioni sono state rese o comunque ribadite dalla Corte specificamente in rapporto ad ipotesi di registrazione di atti in via telematica. La tesi della ricorrente per cui dette statuizioni non potrebbero valere che in riferimento alla procedura di registrazione cartacea in quanto con il sistema della registrazione telematica il notaio sarebbe divenuto l'unico destinatario dell'avviso di liquidazione, il