Cass. civ., sez. VI, ordinanza 18/11/2021, n. 35237

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 18/11/2021, n. 35237
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35237
Data del deposito : 18 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16940-2020 proposto da: EURO C SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI

20, presso lo studio dell'avvocato M A, rappresentata e difesa dall'avvocato F A;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA

29, presso lo studio dell'avvocato A S, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati L M, A C, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

- controricorrente -

, avverso la sentenza n. 14/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2020 n. 16940 sez. ML - ud. 15-09-2021 -2-

RG

16940/2020

RILEVATO CHE

1. Con la sentenza n. 14/2020 la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Siracusa n. 456/2018, ha rigettato la domanda proposta da Euro C. srl, nei confronti dell'INPS, diretta ad accertare sia la prescrizione quinquennale ovvero decennale delle somme richieste dall'INPS con la comunicazione di rettifica relativa al periodo 1999/2006, perché mai oggetto di alcuna precedente richiesta, sia l'insussistenza del debito previdenziale smentito dai pregressi comportamenti dell'Istituto che aveva provveduto al rilascio del DURC negli anni dal 2010 al 2016 senza mai sollevare alcuna contestazione ed anzi avendo attestato, di fatto, la regolarità nel versamento dei contributi per lo stesso periodo.

2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che l'INPS aveva assolto l'onere della prova sulla pretesa contributiva mediante la produzione della copiosa ed esaustiva documentazione attestante il carattere indebito della compensazione operata dalla società e che non si era verificata alcuna prescrizione perché ricorreva la ipotesi di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. di doloso occultamento del debito contributivo verso l'Ente previdenziale che era stato possibile individuare solo all'esito di complessi accertamenti della Guardia di Finanza.
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