Cass. civ., sez. VI, ordinanza 11/11/2022, n. 33375
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18192-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato L M, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI;-ricorrente - contro F F;-intimata - avverso la sentenza n. 2051/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/04/2021;Ric. 2021 n. 18192 sez. ML -ud. 12-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. E B. RILEVATO CHE La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi richiesti all'avv. F F e dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2009, quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente);in particolare, la Corte d'appello – per quel che rileva - ha giu dicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale, la richiesta di pagamento dell'Istituto (ritenendo che il termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2009 scadesseil 16.6.2010 e che l’Inps avesse chi esto il pagamento con nota ricevuta dalla Ferrante il 30.6.2015);avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo;la professionista è rimasta intimata;la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;
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