Cass. civ., sez. III, ordinanza 22/07/2021, n. 21124
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Testo completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31475-2018 proposto da: SOCIETA'
AGENZIA MARITTIMA EUROPA SRL IN
2021 DA , elettivamente domiciliato in 688 ROMA, VIA PO 45, presso lo studio dell'avvocato ANNA CHIARA FORTE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI MONTANELLI;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
97210890584, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6618/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2021 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
in P OS Rilevato che: Società Agenzia Marittima Europea s.r.l. convenne in giudizio l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia delle Dogane innanzi al Tribunale di Roma chiedendo la condanna in solido al pagamento delle somme di Euro 74.679,66, Euro 34.968,24, Euro 13.932,45, Euro 52.525,74 e Euro 240.766,34, oltre accessori, a titolo di custodia ed incarico altresì di agente marittimo raccomandatario per il periodo di giorni 408 in relazione alla motonave "Sunny Lady I" sequestrata per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello l'originaria attrice. Con sentenza non definitiva di data 13 aprile 2016 la Corte d'appello di Roma rigettò la domanda relativa ai compensi richiesti quale raccomandatario marittimo. Osservò la corte territoriale che «si rileva che da un lato non v'è prova del conferimento del relativo incarico, dall'altro l'effettiva necessità di tale attività. Nulla è dovuto per l'attività svolta quale raccomandatario, trattandosi di attività che avrebbe potuto essere svolta direttamente dal custode e che, semmai, avrebbe dovuto essere autorizzata». Aggiunse che, come precisato da Cass. n. 18491 del 2006, il contratto di raccomandazione marittima integrava un'ipotesi di mandato con rappresentanza. L'appellante propose riserva di impugnazione della sentenza. A seguito di CTU, con sentenza di data 18 ottobre 2017 la Corte d'appello rigettò l'appello. Osservò la corte territoriale, con riferimento ai costi per il personale di bordo ingaggiato, che a fronte di una richiesta di Lire 723.360.000 il CTU aveva riscontrato, mediante gli atti di quietanza dei marinai, Lire 441.600.000, mentre era stato liquidato l'importo autorizzato di Lire 588.120.000, da cui l'istanza di restituzione da parte dell'AAMS della somma di Lire 146.520.000, non corrisposta ai marinai. Aggiunse, quanto ai compensi per diritti di agenzia come raccomandatario marittimo, che «sulla questione si è formato il giudicato interno in virtù della sentenza non definitiva" e, quanto ai costi per vitto e servizi, che erano riconoscibili gli importi di Lire 37.600.000 per vitto e di Lire 73.440.000 per indennità di custodia in quanto non contestati. Concluse che «non vi è prova di un maggior credito rispetto a quanto liquidato ante causam dall'Amministrazione». Ha proposto ricorso per cassazione Società Agenzia Marittima Europea s.r.l. in liquidazione contro entrambe le sentenze sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E' stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2697 cod. civ., 2 e 4 legge n. 135 del 1977, nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in relazione alla sentenza di data 13 aprile 2016, che la corte territoriale ha omesso di esaminare i fatti, rappresentati da una molteplicità di documenti, dai quali emergeva lo svolgimento delle attività corrispondenti a quelle di cui agli