Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2019, n. 07945

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Massime2

In tema di imposta di consumo sugli oli lubrificanti per usi diversi dalla combustione o carburazione, l'art. 62 del d.lgs. n. 504 del 1992 - tuttora vigente, non essendo divenuto operativo il meccanismo abrogativo-sostitutivo delineato dal d.l. n. 452 del 2001, conv., con modif., in l. n. 16 del 2002, in mancanza del regolamento attuativo correlato all'introduzione del nuovo contributo di riciclaggio e risamento ambientale - non contrasta con il diritto unionale, poiché l'emanazione della direttiva 2003/96/CE (che ha abrogato le precedenti direttive 1992/81/CEE e 1992/82/CEE) ha eliso i profili di incompatibilità con la normativa europea e gli oli lubrificanti non sono assoggettati all'accisa armonizzata, configurandosi come prodotti in relazione ai quali gli Stati membri conservano la facoltà impositiva, a condizione di non dare luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di frontiera (cfr. Corte di giustizia UE, sentenza 5 luglio 2007, Fendt Italiana).

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di imposta di consumo sugli oli lubrificanti per usi diversi dalla combustione o carburazione, l'art. 62 del d.lgs. n. 504 del 1992 - tuttora vigente, non essendo divenuto operativo il meccanismo abrogativo-sostitutivo delineato dal d.l. n. 452 del 2001, conv., con modif., in l. n. 16 del 2002, in mancanza del regolamento attuativo correlato all'introduzione del nuovo contributo di riciclaggio e risamento ambientale - non contrasta con il diritto unionale, poiché l'emanazione della direttiva 2003/96/CE (che ha abrogato le precedenti direttive 1992/81/CEE e 1992/82/CEE) ha eliso i profili di incompatibilità con la normativa europea e gli oli lubrificanti non sono assoggettati all'accisa armonizzata, configurandosi come prodotti in relazione ai quali gli Stati membri conservano la facoltà impositiva, a condizione di non dare luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di frontiera (cfr. Corte di giustizia UE, sentenza 5 luglio 2007, Fendt Italiana).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2019, n. 07945
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7945
Data del deposito : 21 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

7945-.19 FN REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE CIVILE Oggetto: imposta di consumo - prodotti Composta da assimilati ad oli lubrificanti -Presidente - Ernestino Luigi Bruschetta Giuseppe Fuochi Tinarelli R.G.N. 25514/2011 - Consigliere - - Consigliere Rel. - Cron.

7.945 P C Consigliere - UP 13/11/2018 Roberto Succio Maria Giulia Putaturo Donati - Consigliere -Viscido di N ha pronunciato la seguente SENTENZA 22 sul ricorso iscritto al n. 25514/2011 R.G. proposto da 18 2018 Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

- ricorrente -

contro

Sinerga s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. E B, con domicilio eletto lo studio dell'avv. O L, sito in Roma, via Ceisra Fiori, 32 - controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 115/12/10, depositata il 22 luglio 2010. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2018 dal Consigliere P C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S V, che ha concluso chiedendo il parziale accoglimento del ricorso;
uditi gli avv. P P, per la ricorrente, e Orazio Licciardello, per delega dell'avv. E B, per la controricorrente FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 22 luglio 2010, di reiezione dell'appello dalla medesima proposta avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Sinerga s.p.a. per l'annullamento dell'avviso di pagamento con cui l'Ufficio ha contestato, relativamente agli anni 2003-2006, l'omesso versamento dell'imposta di consumo dovuta per l'utilizzazione di prodotti fiscalmente assimilati agli oli lubrificanti per la produzione di cosmetici.

2. Il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, dopo aver premesso la non assoggettabilità dei prodotti in esame alle accise, in ossequio alla disciplina comunitaria, ha evidenziato che tali prodotti non potevano essere assoggettati neanche all'imposta di consumo, in quanto soppressa dall'art. 6, d.l. 28 dicembre 2001, n. 452, conv. nella I. 27 febbraio 2002, n. 16. 3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

4. Resiste con controricorso la Sinerga s.p.a., la quale deposita memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di

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