Cass. civ., sez. I, ordinanza 08/07/2021, n. 19566

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 08/07/2021, n. 19566
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19566
Data del deposito : 8 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

16 ORDINANZA sul ricorso 17656/2016 proposto da: Del Vecchio Macchine S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. S. Nitti n.11, presso lo studio dell'avvocato G G L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C G, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -

contro

Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere A. da Brescia n. 9, L presso lo studio dell'avvocato F A, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott. M L di Roma - Rep.n.183363 del 8.9.2016;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 1251/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2021 dal cons. FIDANZIA AREA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1524/2011 del 19 aprile 2011- nella causa instaurata dalla Del Vecchio Macchine s.p.a., diretta ad ottenere la condanna della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. al pagamento delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi determinati secondo usi piazza, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto applicati sul conto corrente bancario ordinario n. 62872 e sul conto sovvenzione n. 280459- ha confermato integralmente l'ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. con cui l'istituto di credito era stato condannato al pagamento della somma di C 558.972,15, oltre accessori di legge, condannando, altresì, la banca al risarcimento dei danni liquidati in C 50.000,00. La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1251/2016, depositata il 15.7.2016, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla Banca Nazionale del Lavoro, e rigettando l'appello incidentale proposto dalla Del Vecchio Macchine, ha revocato l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del Tribunale di Catanzaro e rigettato tutte le domande spiegate dalla società correntista, rigettando, altresì, la domanda di risarcimento del danno formulata dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.. Il giudice di secondo grado, previo rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dalla Del Vecchio in ordine al difetto dello ius postulandi del difensore della Banca, ha evidenziato l'incompletezza e lacunosità della documentazione depositata dalla società correntista e la conseguente sua inidoneità a consentire un ricalcolo attendibile dei rapporti dare-avere intercorsi tra le parti. La Corte d'Appello ha quindi ritenuto che le somme riconosciute dal Tribunale di Catanzaro erano state accertate sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio nulla, avendo la parte attrice prodotto documentazione in spregio alle preclusioni istruttorie di cui agli artt. 183 e 183 cod. proc. civ. (nella loro formulazione applicabile ratione temporis). Infine, il giudice di secondo grado ha rigettato la domanda della correntista di nullità dei contratti bancari "per la loro inesistenza", in conseguenza della mancata consegna da parte della Banca della documentazione richiesta, ed ha ritenuto non imputabile alla banca l'omessa consegna della documentazione richiesta ex art. 119, ultimo comma TUB sul rilievo che, a fronte della disponibilità manifestata dall'istituto di credito, la correntista non aveva dimostrato di essersi recata presso la filiale della Banca al ritiro della predetta documentazione. Avverso la predetta sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione la Del Vecchio Macchine s.p.a. affidandolo a dieci motivi. La Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. si è costituita in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 83 cod. proc. civ.. in relazione all'assenza dello ius postulandi del difensore della Banca Nazionale del Lavoro nonché l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 10 n.5 cod. proc. civ. , per non essersi tenuto conto dell'inesistenza del fatto relativo alla qualifica di Dirigente del sottoscrittore del mandato difensivo e per omesso onere probatorio ex art. 2697 cod. proc. civ. da parte del BNL. Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello, travisando i fatti, ha dato per scontato un presupposto che non è stato provato, ovvero che era stato documentato il potere rappresentativo in capo al soggetto che ha conferito la procura al difensore della Banca. In particolare, la dichiarazione a firma del sig. D'amico, con la quale costui aveva attestato di essere Dirigente della Direzione Legale di BNL aveva natura meramente autoreferenziale.

2. Il motivo è inammissibile. Va preliminarmente osservato che questa Corte (Cass. n. 1332 del 19/01/2017) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la parte che contesti che la persona fisica, la quale assume di rivestire la qualità di rappresentante di una persona giuridica, manca del potere rappresentativo, deve sollevare siffatta contestazione nella prima difesa, restando così onere dell'altra parte documentare la pretesa qualità. Nel caso di specie, è emerso dalla ricostruzione della Corte d'Appello che l'odierna ricorrente aveva immediatamente eccepito, con la comparsa di risposta in appello, la carenza di poteri rappresentativi in capo all'autore della procura ad litem sul rilievo che la stessa era stata conferita non già dal Presidente della Banca, ma dal Direttore della Direzione Legale avv. Paolo D'amico. La Corte d'Appello, previo esame della delibera del cda prodotta dalla Banca sui poteri rappresentativi dei dirigenti, ha rigettato tale eccezione, evidenziando che, essendo attribuito potere di firma (in virtù della delibera della B.N.L s.p.a. del 27 maggio 2010) anche al personale della Banca con qualifica di dirigente o quadro direttivo o ricoprente il ruolo di coordinamento, poteva riconoscersi il potere di rappresentanza della BNL s.p.a. anche all' avv. Paolo D'amico, in qualità di Direttore della Direzione Legale della Banca. Non emerge, invece, dalla sentenza impugnata, che a seguito della produzione documentale effettuata dalla Banca per confutare l'eccezione sopra illustrata, la società correntista avesse in modo specifico tempestivamente sollevato l'ulteriore contestazione sul punto della sussistenza della qualifica di dirigente in capo all'autore della procura avv. Paolo D'Amico. La ricorrente, a pag. 15 del ricorso, in effetti, afferma di aver "tempestivamente" sollevato tale contestazione, ma non chiarisce - in ossequio al principio di autosufficienza e specificità del ricorso - con quale atto lo avrebbe fatto, di talchè non è stato indicato alcun elemento per valutare la pretesa tempestività. In proposito, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907;
Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430). Come sopra già evidenziato, nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione.
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