Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/03/2021, n. 06472

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/03/2021, n. 06472
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06472
Data del deposito : 9 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 15332-2019 proposto da: C M, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCEL1ERTA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato R F;
- ricorrente —

contro

PRUT.:R,,,-MRE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO, eledivamerite dorniciliato in ROMA,

VIA BAIAMONTI

25;
RG n 15332/2019

- controricorrente -

nonchè

contro

CONSORZIO DI TUTELA OLIO EXTRA-VERGINE D'OLIVA DOP "COLLINE TEATINE";

- intimato -

avverso la sentenza n. 394/2018 della CORTE DEI CONTI -TERZA SEZIONE GIURIEDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 30/10/2018. Ucl,t.,3 la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2021 dal Consigliere ENRICA D'ANTONIO. CONSIDERATO IN FATTO: 1 La Sezione centrale d'appello della Corte dei Conti, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Consorzio di Tutela Olio Extravergine Colline Teatine nonché M C , in proprio e quale legale rappresentante del Consorzio, a pagare Euro 315.376,00 ,oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno erariale sofferto dalla Regione Abruzzo , in conseauenza dell'illecito conseguimento di un contributo pubblico. Nella sentenza impugnata risulta precisato che in primo grado il Consorzio di Tutela Olio Extravergine Colline Teatine era stato condannato in via principale a titcio di dolo al pagamento di euro 200.000 ,mentre M C solo, in via sussidiaria a titolo di colpa, fino a concorrenza di euro 40.000 ;
che avverso det.-,ì sentenza aveva proposto appello il Procuratore regionale per l'Abruzzo ed appello incidentale il C. Con la sentenza qui impugnata la Corte dei Conti ha ritenuto inammissibile rappeilo n 51618 del C per omessa integrazione del contraddittorio ex art 331 cpa ,attesa l'inesistenza della notifica al Consorzio ,solo tentata con restinizione dell'atto non notificato al mittente senza che quest'ultimo si riatt,vasse 'n qualche modo per completare il procedimento notificatorio e, durque, la notifica dell'atto d'appello ordinata al C ,con provvedimento n 10 del 2018 ,doveva ritenersi inesistente con conseguente passaggio in 2 y() RG n 15332/2019 giudicato della sentenza ad eccezione dei capi oggetto dell'appello principale della Procura generale . La Corte ha poi osservato che era condivisibile quanto affermato dal collegio di prime, grado circa la responsabilità del Consorzio per aver falsamente attestato i requisiti per ottenere il finanziamento e l'esecuzione di una parte delle azioni finanziate ;
che, invece, era illogico il riconoscimento della responsabilità del C solo sussidiaria dovendo essere riconosciuta la responsabilità per dolo dello stesso , quale reale esecutore delle condotte illecite e in ragione del rapporto di immedesimazione organica con il Consorzio. Secondo la Corte ,pertanto, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, il Consorzio ed ii C dovevano essere condannati al paoamento dell'intero importo di Euro 390.000 finanziato in quanto ,non essendo stato realizzato il miglioramento dell'aspetto produttivo e della tracciabilità, l'attività svolta di pubblicizzazione aveva riguardato un oggetto diverso da quello finan»ato ,con totale frustrazione delle risorse all'uopo destinate e l'assenza di un vantaggio per la comunità amministrata .
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