Cass. pen., sez. VII, ordinanza 12/11/2019, n. 45806
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERAGNA NICO nato a MILANO il 22/01/1992 avverso la sentenza del 28/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere M N;MOTIVI DELLA DECISIONE D N ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt.110, 624, 625, comma n. 7 e comma 2 cod. pen., per avere sottratto la persona offesa in furgone, parcheggiato sulla pubblica via. Formula un unico motivo di ricorso con cui lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato. La doglianza appare priva di pertinenza censoria, non essendo stata formulata specifica critica alle argomentazioni sottese la condanna, nonostante l'ampia premessa inerente agli obblighi motivazionali, mentre le conclusioni del ricorso appaiono formulate con riferimento soggetto diverso dall'imputato. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi